Cass. civ. Sez. III, Ord., 18-02-2010, n. 3941

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto – Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 9 marzo 2009 T.C., B.M. e T.A. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 1 febbraio 2008 dal Tribunale di Lucera – Sezione distaccata di Apricena – che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per le lesioni patite da T. A., all’epoca minorenne, a seguito di fatto illecito verificatosi negli spogliatoti del campo di calcio di proprietà comunale.
Gli intimati, Comune di San Nicandro Garganico, B.P., V.C., B.A., M.G. e Unione Sportiva Juvenilia, non hanno espletato attività difensiva.
2 – 1 due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittori a, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla mancata estromissione dal giudizio d’appello di T.C. e B.M., genitori dell’allora minore T.A.. Formulano un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo della controversia e nel contempo di applicabilità generalizzata nè contiene il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria. Inoltre non considera che la sentenza impugnata afferma esplicitamente (pag. 7): "l’appello andava proposto solo nei confronti del soggetto danneggiato che nelle more del giudizio di primo grado era divenuto maggiorenne e non anche nei confronti dei genitori" ed ha tenuto conto di ciò ai fini della regolazione delle spese di lite.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. e vizio di motivazione e formulano il seguente quesito: se è obbligo del giudice d’appello esaminare e pronunciarsi sulle domande ed eccezioni respinte dal giudice di primo grado nei confronti degli originari attori ed espressamente riproposte nel grado di appello con la comparsa di risposta, anche in assenza di appello incidentale.
Anche questo quesito risulta assolutamente astratto, in quanto del tutto svincolato dalla fattispecie e dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha argomentato con riferimento al carattere scindibile della cause de quibus.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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