Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 10-06-2011, n. 416 Atti del procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il signor Di.St.Ve. propose ricorso per ottenere l’ottemperanza del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Catania (d’ora in poi anche "Consorzio Asi") alla decisione indicata nelle premesse, lamentandone, sotto vari profili, l’inesatta attuazione.

2. – Si costituì, per resistere, il Consorzio Asi, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e proponendo una domanda riconvenzionale.

3. – All’esito della Camera di Consiglio del 28 aprile 2010 il ricorso fu trattenuto in decisione.

4. – Con la pronuncia n. 1224/2010 questo Consiglio accolse le pretese del ricorrente con le seguenti motivazioni: "Effettivamente il Consorzio ha determinato, ai fini risarcitori, il valore dell’area alla data della redazione del verbale di bonario componimento, ossia alla data del 2 dicembre 1992 e in ragione di Euro 3,62 al metro quadrato (come da verbale del suddetto bonario componimento). In questa parte il decreto n. 94/2009 confligge apertamente con la decisione posta in esecuzione che, nitidamente, individua nel giorno 23 maggio 2006 la data alla quale far riferimento per determinare la misura del risarcimento derivante dall’occupazione, divenuta senza titolo, dell’immobile.

D’altra parte del verbale di accordo bonario la stessa decisione n. 246/3009 ha dichiarato la definitiva inefficacia, insieme a tutti gli altri atti del procedimento ablatorio, e dunque detto verbale non è più utilizzabile ad alcun fine, essendo ormai privo di giuridica esistenza.

Debbono pertanto trovare accoglimento le censure indicate sub Par. 7, lett. a) e b).

10. – La doglianza riferita sub Par. 7, lett. c), è fondata nei termini di seguito precisati. Nella decisione sunnominata il danno da occupazione illegittima è stato liquidato facendo riferimento al criterio legale dettato dall’art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La statuizione riflette un costante orientamento esegetico di questo Consiglio secondo il quale si può far ricorso, a fini equitativi, al parametro di cui al citato art. 50, potendosi desumere da tale norma un criterio presuntivo legale che permette di risarcire l’occupazione illegittima in misura non inferiore a quella prevista nei casi di occupazione legittima (C.G.A. 7 ottobre 2008, n. 842). Sul piano applicativo il coordinamento tra tale statuizione e l’altra, sopra richiamata, che correla la determinazione del risarcimento alla data del 23 maggio 2006, porta a concludere che il valore venale del bene, da prendere in considerazione per la liquidazione del danno in base all’art. 50, sarà il valore di mercato dell’area alla data sopra indicata.

11. – Fondata è la lagnanza sub Par. 7, lett. d). Nella decisione n. 246/2009 è chiaramente stabilito che la somma dovuta in restituzione dal ricorrente ammonta a Lire 982.962.264 (rectius, all’equivalente in Euro di detto ammontare). Il Consiglio ha dunque inequivocabilmente preso in considerazione unicamente la somma al netto della trattenuta Irpef. Le problematiche attinenti al recupero di tale ritenuta (nella misura del 20 per cento) versata all’Erario esulano dall’ambito della presente controversia e certamente il Consorzio Asi, in assenza di un idoneo e autonomo titolo esecutivo che ne accerti la spettanza, non è legittimato a recuperarle dal ricorrente in pretesa ottemperanza della decisione n. 246/2009 nella quale, in realtà, difetta una conforme statuizione sul punto.

12. – Va accolto anche il motivo sub Par. 7, lett. e). In via incidentale e in punto di mero diritto non può negarsi che il Consorzio Asi possa pretendere dal ricorrente la restituzione sia degli interessi ex art. 1282 c.c. maturati dall’epoca del pagamento dell’acconto sull’indennità di espropriazione fino al momento in cui si è verificata la coesistenza dei crediti reciproci (in base alla quale il Consiglio ha potuto disporre la compensazione giudiziale), sia di quelli maturati, sull’importo di Lire 982.962.264, dal 15 aprile 2009 in poi. Sennonché nemmeno tale profilo del complessivo rapporto obbligatorio che lega le parti in lite risulta affrontato dalla decisione in questione ed esso non può considerarsi un aspetto direttamente consequenziale all’attuazione delle statuizioni contenute nella pronuncia. Da ciò discende che il Consorzio Asi, onde vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione degli interessi, dovrà avviare un distinto processo; non potrà invece il Consorzio Asi decurtare l’importo numerario corrispondente a tale voce dall’ammontare dovuto al ricorrente.

Si rileva poi la radicale inammissibilità della domanda riconvenzionale promossa dal Consorzio sia su questo punto sia, più in generale, allo scopo di ottenere l’accertamento del diritto alla ripetizione di tutti gli importi indicati nel decreto n. 94/2009. A prescindere da quanto obiettato dal ricorrente (il quale ha rilevato che sulla riconvenzionale si era già pronunciato il T.a.r.), non occorre invero dilungarsi sul fatto che il giudizio di ottemperanza non è la sede processuale in cui possa essere conosciuta la domanda del Consorzio resistente.

13. – Va accolta anche la doglianza riferita sub Par. 7, lett. e). Ed invero, questo Consiglio ha chiarito che, in base ai generali principi sulla liquidazione delle obbligazioni risarcitoria, alle somme dovute per il periodo di occupazione illegittima vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo indice Istat dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate (C.G.A. 7 ottobre 2008, n. 842, cit.).

Non rileva, in contrario, che la decisione n. 246/2009 rechi una statuizione espressa solo in relazione agli interessi, giacché in questo caso, diversamente dagli altri profili sopra esaminati, viene in rilievo un istituto (id est la rivalutazione monetaria), di carattere accessorio e di applicazione automatica, il cui riconoscimento per la prima volta in sede di ottemperanza non implica alcuna integrazione, ma unicamente un doveroso completamento della regola concreta dettata dalla decisione della quale è domandata l’esecuzione". Il Consiglio, nella decisione n. 1224/2010, fece altresì obbligo al Consorzio Asi di conformarsi alla pronuncia posta in ottemperanza, entro il termine di tre mesi dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della sunnominata decisione n. 1224/2010, dichiarando altresì la nullità del decreto n. 94/2009 nelle parti risultate in contrasto con il giudicato.

5. – Il Consorzio Asi a tutt’oggi non si è adeguato alle due decisioni sopra richiamate. Sicché il signor Di.St.Va. ha richiesto a questo Consiglio di nominare un Commissario ad acta onde provvedere in via sostitutiva.

L’istanza è meritevole di accoglimento attesa la perdurante inerzia dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza.

Per tali ragioni il Collegio, in applicazione dell’art. 21 del codice del processo amministrativo, nomina Commissario ad acta l’Assessore regionale delle attività produttive in carica (con facoltà di subdelega nominativa in favore di un dirigente dell’omonimo dipartimento provvisto delle necessarie competenze tecniche), con il compito di porre in essere, in sostituzione del Consorzio Asi di Catania, tutte le attività e i provvedimenti necessari alla completa esecuzione delle statuizioni contenute nelle predette decisioni.

Il Collegio assegna al sunnominato Assessore (o suo delegato) il termine di mesi quattro per l’esecuzione dell’incarico; il predetto termine comincerà a decorrere dalla data della notificazione o, se antecedente, della comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Al Commissario ad acta è riconosciuto il diritto a compenso per l’opera svolta, subordinato all’onere del previo deposito di apposita notula documentata; il compenso sarà corrisposto dal Consorzio Asi e determinato con distinto provvedimento collegiale. Attribuisce fin d’ora al Commissario ad acta un acconto sul futuro compenso, ammontante a complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00); il Consorzio Asi è obbligato al versamento dell’acconto entro 10 (dieci) giorni dall’insediamento del Commissario.

6. – Il regolamento delle spese processuali di questa fase incidentale, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’istanza di nomina di un Commissario ad acta e detta le misure attuative del giudicato specificate nella su estesa parte motiva.

Condanna il Consorzio alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali della presente fase incidentale, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Manda la Segreteria per tutto quanto di competenza, inclusa la comunicazione dell’ordinanza all’Assessore regionale delle attività produttive.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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