Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 09-06-2011, n. 23235

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale G.C. fu condannata alla pena di giustizia, oltre al risarcimento danno, in quanto riconosciuta colpevole del delitto ex art. 581 c.p. per aver colpito "con un violento ceffone" S.V..

Ricorre per cassazione l’imputata e deduce:

1) omessa pronuncia e omessa motivazione sui motivi di appello e conseguente violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) ed art. 125 c.p.p.. Le dichiarazioni del S. sono da considerarsi inutilizzabili, in quanto non è stato possibile verificare la attendibilità dello stesso, non essendo stato consentito al difensore della imputata di effettuare il controesame. La doglianza è stata formulata con i motivi di appello, ma il giudice di secondo grado non ha fornito risposta in merito.

2) mancanza, contraddittorietà, illogicità di motivazione in ordine al luogo nel quale si sarebbero svolti i fatti di cui al capo di imputazione. Al proposito il S. si è contraddetto, atteso che, in un primo momento, ha affermato che egli ricevette lo schiaffo dopo aver messo alla porta la G. e quindi, all’esterno del suo ufficio. Solo successivamente, su sollecitazione del suo difensore, ha aggiunto che l’aggressione si sarebbe verificata "sulla porta". La circostanza non è senza conseguenze, atteso che, all’esterno dell’ufficio del S. erano presenti altre persone ( M., P.), che hanno riferito di un litigio tra i due, ma senza "contatto fisico"; all’interno era presente la sola segretaria del S. ( M.), che è l’unica che ha confermato la versione dei fatti del suo datore di lavoro.
Motivi della decisione

Tanto premesso, osserva il Collegio che è presente in atti verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione, sottoscritto dal S. e dalla G., nonchè da ufficiale di pg.

L’impugnata sentenza va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

Le spese vanno poste a carico della G..
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; condanna la querelata al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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