Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 10-06-2011, n. 412 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Ba.Ro. impugnava l’ordinanza di demolizione n. 8350/1995, emanata dal Sindaco di Ustica, ed il presupposto parere n. 12724/95 della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, esponendo:

– di avere ottenuto dal Comune di Ustica nel 1983, per un fabbricato di sua proprietà, l’autorizzazione n. 25/1983 alla ristrutturazione per la realizzazione di talune opere (revisione tetto; ripristino intonaci; sostituzione infissi; integrazione servizio igienico sanitario) e di avere, nel corso dei lavori così autorizzati, realizzato un modesto aumento di cubatura senza richiedere un ulteriore atto ampliativo all’amministrazione comunale;

– di avere quindi presentato, per tali opere aggiuntive, domanda di sanatoria versando la relativa oblazione, ai sensi della L. n. 47/85;

– di avere ricevuto, a distanza di circa tredici anni dalla realizzazione delle opere, l’ordinanza di demolizione in contestazione, senza che, medio tempore, il Comune di Ustica si fosse pronunciato sull’istanza di concessione in sanatoria.

Avverso detta ordinanza, e il presupposto parere della Soprintendenza, muoveva le censure di:

1. in relazione all’ordinanza di demolizione:

1.1. Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 37/85 e della L. n. 47/85 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

Il Sindaco del Comune di Ustica ha adottato l’ordinanza di demolizione senza avere esaminato la domanda di concessione in sanatoria presentata dalla ricorrente ai sensi della L. n. 47/85;

1.2. Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 37/85 e della L. n. 47/85 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

La demolizione è stata disposta senza valutare se la stessa possa compromettere la statica della restante parte dell’immobile, dovendo l’organo procedente, in tale caso, applicare la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. n. 47/85;

2. in relazione al provvedimento emesso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo:

2.1. Violazione e falsa applicazione della L. n. 1497/1939 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e del difetto assoluto di motivazione.

La Soprintendenza ha negato alla ricorrente il nulla osta senza indicare, neppure sommariamente, le ragioni per cui le opere abusive arrecherebbero in concreto pregiudizio all’ambiente circostante;

3. in relazione ad entrambi i provvedimenti impugnati:

eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e del difetto assoluto di motivazione.

I provvedimenti impugnati, in quanto adottati a distanza di circa tredici anni dalla realizzazione delle opere abusive, incidono su posizioni giuridiche consolidate.

Il Comune di Ustica, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

Si costituiva, invece, l’Amministrazione regionale intimata.

Con ordinanza n. 507 del 22.2.1996 veniva accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

Con memoria depositata il 26.1.2010, la ricorrente ribadiva le argomentazioni già esposte con il gravame, insistendo per il suo accoglimento.

Con memoria depositata in data 28.1.2010, la difesa dell’Amministrazione regionale chiedeva la reiezione del ricorso, sottolineando la sussistenza, nel territorio dell’isola di Ustica, di un vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497/1939, nonché le caratteristiche tipologiche e formali del fabbricato ampliato abusivamente, sostenendo l’infondatezza del lamentato vizio motivazionale del parere rilasciato dalla Soprintendenza.

Con sentenza n. 4232/10 il Tribunale adito rigettava il ricorso.

Avverso detta decisione la sig.ra Ba.Ro. ha proposto l’appello in epigrafe, affidato ai seguenti motivi:

– avrebbe errato il Giudice di prime cure nel ritenere "motivazione idonea a sorreggere il provvedimento repressivo" quella apposta dalla Soprintendenza, pur essendosi essa risolta nell’opposizione di una mera clausola di stile che parla di un non meglio specificato contributo all’alterazione del contesto rurale circostante;

– il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché è stato adottato ben più di dieci anni dopo che le opere di ampliamento erano state realizzate;

– il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che la demolizione delle opere abusive comprometterebbe la statica dell’intero immobile.

Ha conclusivamente chiesto di annullare la sentenza appellata, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese ed agli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, controdeducendo in ordine alle eccezioni mosse dalla sig.ra Ba. e per chiedere, conclusivamente, il rigetto dell’appello perché infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

In merito all’asserito vizio motivazionale che renderebbe illegittima la nota prot. 12724 del 9 agosto 1995, con la quale la Soprintendenza, in sede di espressione del parere di competenza, ha rilasciato il prescritto nulla osta in sanatoria richiesto dall’odierna appellante, tuttavia condizionato alla demolizione delle opere abusive realizzate, se ne rileva l’infondatezza, attesa la puntuale motivazione che la sorregge.

Va innanzitutto evidenziato, come risulta dal provvedimento n. 2571983 del Comune di Ustica, adottato sulla base del condiviso parere n. 1272471995 della Soprintendenza, che il fabbricato preesistente è stato considerevolmente ampliato mediante l’abusiva realizzazione di un corpo edilizio che si sviluppa su due elevazioni, lato ovest, e la chiusura della veranda al primo piano, nel fronte ovest, modifiche che hanno stravolto la tipologia originaria dell’immobile in questione.

La Soprintendenza – rilevato che la porzione di fabbricato in argomento è da considerarsi abusiva perché realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497 del 29/6/1939, e senza la preventiva autorizzazione della medesima Soprintendenza, ex art. 7 della medesima legge testé citata – ha rilasciato il nulla osta in sanatoria richiesto dalla ricorrente prescrivendo, legittimamente, quelle modifiche (vedi: demolizione delle opere abusive) ritenute idonee ad armonizzare il fabbricato della ricorrente con l’ambiente circostante.

D’altra parte, non pare censurabile il comportamento della Soprintendenza – i cui pareri sono notoriamente caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità – che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ha ritenuto non sanabili le rilevanti opere abusive realizzate dall’odierna ricorrente.

Costei ha poi eccepito che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché adottato ben più di dieci anni dopo che le opere di ampliamento erano state realizzate.

Invero, l’eccezione è infondata.

Risulta dagli atti di causa che la ricorrente, pur avendo realizzato l’abuso a seguito dell’autorizzazione n. 25 rilasciata dal Comune di Ustica nell’anno 1983, ha presentato l’istanza di nulla osta in sanatoria soltanto con nota acquisita dalla Soprintendenza in data 15 maggio 1989.

Atteso che il nulla osta in sanatoria è stato rilasciato dalla Soprintendenza con nota n. 12724 in data 9 agosto 1995, ne consegue che il lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione dell’istanza e quella di rilascio del nulla osta è di sei anni, nel corso dei quali, peraltro, la Soprintendenza ha avuto necessità di ottenere dall’odierna ricorrente, mediante successive richieste, ulteriore documentazione non allegata all’istanza originaria.

Inoltre, va considerato al riguardo che, da un lato, l’abuso perpetrato dalla ricorrente ha carattere permanente e, dall’altro, il potere del Comune volto a reprimere gli abusi non è soggetto a prescrizione né a decadenza.

Quanto, infine, all’ultimo motivo dedotto dalla ricorrente, in ordine all’asserita messa in pericolo della staticità del fabbricato a seguito di demolizione delle opere abusive, così come ordinato dal Comune con il provvedimento impugnato, va rilevata l’assoluta infondatezza dello stesso, stante la mancanza di qualsivoglia prova a sostegno dell’assunto, solo labialmente esposto. In ogni caso il Collegio rileva che la compromissione della staticità degli edifici può essere in ogni caso ovviata con le opportune cautele ed opere tecniche, le quali naturalmente hanno costi elevati di cui l’interessato non può dolersi in quanto dipendenti esclusivamente dal proprio comportamento illegittimo.

Conclusivamente, l’appello va respinto perché infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del presente grado di giudizio, determinate in Euro 4.000,00 (quattromila/00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Le spese del presente grado di giudizio, determinate in Euro 4.000,00 (quattromila/00), seguono la soccombenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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