Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 10-06-2011, n. 411 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Palermo, n. 72/1996, ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 5.1.1996, Bi.An., premesso:

– di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in (…), iscritto in catasto al foglio (…);

– che con D.A. del 25 maggio 1993, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 26 giugno 1993, l’Assessore regionale ai BB.CC.AA. aveva disposto, ex art. 5 L. 30 aprile 1991 n. 15 e fino all’approvazione del Piano Territoriale Paesistico e comunque non oltre il termine di due anni, il divieto di ogni modifica dell’assetto del territorio e di qualsiasi opera nell’arcipelago delle Egadi;

– che la proposta del Piano Territoriale Paesistico era stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Favignana in data 31 agosto 1994;

– che nella redazione del predetto Piano non era stato coinvolto l’Assessorato al Turismo, nonostante il Comune di Favignana fosse stato inserito nell’elenco di quelli di interesse turistico regionale;

– che, trascorso il termine di validità del D.A. del 25 maggio 1993 senza che fosse stato adottato il P.T.P., egli aveva inoltrato al Comune di Favignana una domanda di concessione edilizia per realizzare un fabbricato rurale da edificare sul suo appezzamento di terreno;

– che con provvedimento n. 7873 del 12 ottobre 1995 la Soprintendenza aveva negato il proprio nulla osta, ritenendo l’intervento edilizio programmato in contrasto con l’art. 10 comma A1 del P.T.P. delle Isole Egadi;

– che, di conseguenza, con nota n. 5849UT/21502 del 26 novembre 1995, il Sindaco del Comune di Favignana aveva sospeso la richiesta di concessione edilizia;

impugnava i suddetti provvedimenti, lamentandone l’illegittimità per:

1) violazione e falsa applicazione della L. 29 giugno 1939 n. 1497, della L. 8 agosto 1985 n. 431 e della L. n. 15/91 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost., della L. n. 71/78, della L. 29 giugno 1939 n. 1497, della L. 8 agosto 1985 n. 431 e della L. n. 15/91 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L. n. 1497/39, della L. n. 241/90 e della L. n. 10/91 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 del R.D. n. 1357 del 1940 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;

5) in ordine alla sola nota del Comune di Favignana n. 5849U.T.21502 del 26 novembre 1995, violazione e falsa applicazione della L. 29 giugno 1939 n. 1497, della L. 8 agosto 1985 n. 431 e della L. n. 15/91 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

Si costituivano l’Assessorato BB.CC.AA. della Regione Siciliana e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, eccependo l’infondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.

Con sentenza n. 1855/2010 il Tribunale adito rigettava il ricorso, ritenendo che le censure mosse dal ricorrente fossero inammissibili in quanto rivolte avverso il Piano Territoriale Paesistico che, tuttavia, non era stato impugnato.

Il ricorrente veniva, altresì, condannato al pagamento, in favore dell’Avvocatura dello Stato, distrattaria per legge, delle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.

Con l’appello in epigrafe il sig. Bi.An. ha esposto che, nelle more del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era avvenuto che:

– con D.P. n. 717 del 28 settembre 2001, il Presidente della Regione siciliana, essendosi adeguato al parere a sezioni riunite di questo C.G.A., n. 826/98 del 16 gennaio 2001, aveva accolto il ricorso straordinario proposto dal Comune di Favignana contro il decreto dell’Assessore Regionale per i BB.CC.AA. e P.I. del 1 febbraio 1996, n. 5172, con il quale era stato approvato il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Egadi e contro il silenzio-rigetto formatosi a seguito della proposizione del ricorso alla Giunta Regionale del Governo, ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, L. n. 1497/39;

– con provvedimento del 23 luglio 2008, la Sovrintendenza ai BB.CC.AA di Trapani aveva autorizzato, essendo venuto meno il P.T.P. delle Isole Egadi, il progetto presentato dall’odierno appellante.

Tuttavia, tali accadimenti non erano stati rappresentati ai rispettivi difensori né dall’odierno ricorrente e neppure dall’amministrazione resistente, sicché il ricorso di primo grado veniva deciso con la suddetta sentenza n. 1855/2010.

Parte ricorrente, pur rilevando che l’annullamento del P.T.P. ed il successivo rilascio del provvedimento concessorio richiesto hanno determinato la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza d’interesse della stessa e dell’Amministrazione resistente, ha dichiarato di avere comunque interesse ad impugnare la sentenza di cui in epigrafe essendo stata condannata alle spese di giudizio.

Pertanto, non tralasciando di evidenziare che "l’annullamento di un P.T.P., non avente natura regolamentare, non poteva essere ignorato neppure dal T.A.R.S.: iura novit curia", ha conclusivamente chiesto di annullare la sentenza appellata, ritenendo e dichiarando che è cessata la materia del contendere, e che comunque è venuto meno l’interesse di tutte le parti in giudizio, o comunque annullarla limitatamente al capo in cui il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, in difesa delle Amministrazioni appellate, per resistere al ricorso senza, tuttavia, spiegare difese scritte.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello va accolto nella parte in cui il ricorrente ha chiesto che questo Collegio dichiari che è cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso in argomento.

Attesa la negligenza che ha caratterizzato il comportamento posto in essere dall’odierno ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, dallo stesso avviato innanzi al T.A.R. Palermo, e ritenendo che ben poteva il Giudice di prime cure ignorare gli sviluppi successivi assunti dalla vicenda di cui si occupava nei termini rappresentati dalle parti, relativamente ai fatti che ne costituivano l’oggetto, il Collegio respinge l’istanza di annullare la sentenza gravata limitatamente al capo in cui il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio che, pertanto, restano a suo carico nei termini di cui alla decisione impugnata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene equo compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Tuttavia, respinge l’appello in epigrafe nella parte in cui l’odierno ricorrente ha formulato istanza di annullamento della sentenza gravata limitatamente al capo in cui lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio; spese che, pertanto, restano a suo carico nei termini di cui alla decisione impugnata.

Le spese dell’odierno grado di giudizio sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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