Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 10-06-2011, n. 409

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorso in appello è proposto dall’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Siracusa ed è rivolto all’annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso degli appellati e ha annullato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Augusta dell’11 luglio 1994, n. 133, concernente l’espropriazione di un fondo di proprietà degli stessi appellati.

L’Istituto appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell’art. 301 c.p.c.

L’appellante ha rappresentato al riguardo che l’avv. Michele Messina, suo precedente procuratore e difensore, alla data dell’udienza di discussione del ricorso e anche alla data precedente della domanda di fissazione dell’udienza, era deceduto, e di ciò il Consiglio dell’Ordine di Siracusa aveva dato atto con delibera del 25 novembre 2008.

Resiste all’appello la Ital Costruzioni s.r.l. avente causa degli appellati Ba.Gi., Gu.Ca., Gu.Do. e Gu.Se.

2) L’appello è fondato, essendo pacifica la giurisprudenza nel ritenere che la morte del difensore determina automaticamente l’interruzione del processo dal momento del suo intervento, anche se non vi sia stata la dichiarazione e il giudice non ne abbia avuto notizia.

Ne consegue che l’attività e gli atti successivi dell’evento interruttivo (in particolare, l’udienza di discussione e la sentenza di primo grado) sono nulli.

3) L’appello va, pertanto, accolto e la sentenza appellata va annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., al primo giudice che si pronuncerà anche sulle spese relative a questa fase di giudizio.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello in epigrafe e annulla la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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