Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23348 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di R.V. avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Roma in data 25.11.2010 che rigettava la richiesta di riesame avanzata dal predetto R. avverso l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Roma in data 26.10.2010 per plurimi reati (capi 1, 2, 4, 8, 19, 21, 22, 29, 36, 43, 44, 47- limitatamente agli episodi del 22.10 e del 17.12-, 92 e 95 dell’imputazione) di detenzione, in concorso con altri soggetti e con finalità di cessione a terzi, di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina e perchè, in concorso con T.A. cedeva illecitamente a B.A. 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (fatto commesso fino al 16.1.2010).

Il GIP desumeva i gravi indizi di colpevolezza prevalentemente da una serie di telefonate rispettivamente concernenti i vari capi d’imputazione per lo più intercorse tra l’indagato ed alcuni dei coindagati, ovvero tra l’indagato e l’acquirente della sostanza (capo 36) o tra terzi (capo 44), tra l’indagato ed l’acquirente B. e dall’arresto di quest’ultimo trovato in possesso di due diversi quantitativi di cocaina (capo 92), dal sequestro della cocaina e dall’annotazione di servizio del 16.1.2010 (capo 95). Ravvisava, poi, le esigenze cautelari in quelle di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), sulla scorta della protrazione delle condotte criminose per un lungo periodo di tempo e nei precedenti penali dell’indagato.

Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando, capo per capo, le risultanze valorizzate a sostegno di ciascuna delle ipotesi criminose esaminate dall’ordinanza impugnata e le argomentazioni addotte dal Tribunale e, talora (capo 2), anche dal GIP. Rappresenta, inoltre, l’insussistenza o l’attenuazione delle esigenze cautelari attesa la risalenza a dieci anni prima dei due precedenti per furto dell’indagata.

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate o non consentite nella presente sede di legittimità.

Giova premettere che eccede dalla competenza della Cassazione ogni potere di revisione e di apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nonchè ogni valutazione sulle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed Insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale della libertà (Cass. pen. Sez. 4^, 17.8.1996, n. 2050, Rv. 206104).

Allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. pen. Sez. Un. 22.3.2000, n. 11 Rv. 215828).

Detto altrimenti: in tema di misure cautelari personali, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha spiegato con doviziose argomentazioni e minuziosa analisi degli elementi investigativi raccolti, ed in particolare dell’interpretazione delle conversazioni intercettate, suffragate in più di un caso dal sequestro della sostanza stupefacente, gli elementi indiziari convergenti sull’indagato in ordine a ciascun capo di imputazione.

Nè l’anomalia della ripetizione del contenuto di cui al capo 22 e in quello n. 92, incide nella consistenza dell’impugnata ordinanza cautelare, trattandosi palesemente di assorbimento di un capo nell’altro.

Insomma, il diverso divisamente della difesa in ordine all’interpretazione degli indizi raccolti e della loro gravità, di certo non vale a scardinare la correttezza dell’operato del Tribunale e delle sue argomentazioni, anche con riferimento alle esigenze cautelari ravvisate.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si deve disporre, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che la cancelleria trasmetta copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario competente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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