Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21089

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La S.I.C.A. s.r.A Industria, Macellazione e Conservazione Carne ha impugnato un avviso di rettifica parziale della dichiarazione Iva relativa all’esercizio 1993, avente ad oggetto il recupero dell’imposta evasa mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla Eurobove s.r.l., società che non aveva mai operato, come era emerso a seguito di controlli effettuati dalla guardia di finanza.

La società eccepiva che le operazioni evidenziate in fattura erano reali e che comunque aveva ricevuto i documenti in perfetta buona fede.

La CTP ha accolto il ricorso sul rilievo che l’ufficio non aveva fornito la prova della partecipazione volontaria dell’amministratore della società ricorrente al disegno criminoso che intanto era stato accertato in sede penale.

L’Ufficio ha appellato la sentenza, eccependo che l’acclarata inesistenza della società Eurobove, emittente apparente delle fatture, rendeva illegittima la detrazione della relativa imposta.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate ricorrono per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di un unico articolato motivo.
Motivi della decisione

Preliminarmente, il ricorso del Ministero, che non era parte nel giudizio di merito, è inammissibile e le relative spese vanno compensate non avendo determinato un aggravio difensivo per la parte resistente.

Ancora in via preliminare, va rilevata la tempestività dell’odierno ricorso, tenendo conto della sospensione dei termini stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, applicabile anche nelle controversie in materia di Iva.

La questione è stata affrontata e risolta dalle SS.UU. di questa Corte, nel senso che, "In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 16, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonchè la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli arti. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione dell’Ufficio delle entrate, che aveva beneficiato della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 16 cit., eccezione avanzata sul presupposto che l’articolo in questione avrebbe dovuto essere disapplicato "in toto", a seguito della sentenza della Corte di Giustizia)" (Cass. 3676/2010).

Nel merito il ricorso è fondato.

Denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, unitamente a vizi della motivazione (carenza e contraddittorietà), l’Agenzia lamenta che la CTR;

a) è giunta alla conclusione, errata, di confermare la prima decisione, contraria all’ufficio, pur avendo riconosciuto che la società emittente le fatture era una semplice "cartiera", la quale, perciò, di fatto non operava; di qui la contraddittorietà della motivazione;

b) non ha tenuto conto del fatto che anche se le fatture fossero state false soltanto in senso soggettivo, già per questa ragione l’Iva esposta non era detraibile.

Effettivamente, la CTR pur avendo accertato che le fatture erano state emesse da una società "cartiera", appunto la Eurobove s.r.l., ha rigettato l’appello dell’ufficio affermando che "le fatture illegittimamente emesse dalla Eurobove s.r.l. venivano legittimamente annotate dalla S.l.C.A. S.p.A. nelle proprie scritture contabili perchè concernevano reali forniture e reali pagamenti e non quindi al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di conseguire indebiti ovvero di consentire l’evasione a terzi".

In conclusione, secondo la CTR, il fatto che le fatture in questione siano state emesse da una "cartiera" sarebbe irrilevante nei confronti della società, perchè non comporterebbe alcuna evasione.

L’affermazione non è condivisibile perchè si pone in netto contrasto con il principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, e condiviso dal Collegio, secondo il quale "In tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente la partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C- 440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell’imposta risultante dalle fatture" (Cass. 5912/2010; conf. 735/2010, 1950/2007). In applicazione di tale principio, la S.C., in fattispecie analoga a quella sub indice, ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di rettifica di dichiarazione IVA per indebita detrazione di costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti, sul presupposto della mancanza di dolo del contribuente, il quale aveva effettivamente ricevuto e pagato la merce indicata in fattura, senza tener conto che la merce proveniva da un’impresa diversa da quella figurante sulle fatture.

Peraltro, non è affatto vero che non c’è evasione quando la fatturazione sia falsa soltanto soggettivamente. A parte la considerazione che la non corrispondenza dei soggetti impedisce i controlli incrociati di tipo sostanziale, in relazione agli effettivi versamenti, la interposizione di un soggetto fittizio consente al soggetto che ha realmente operato, di lavorare. "a nero".

Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata per violazione di legge e vizio di motivazione. In punto di fatto, è stato accertato, anche sulla base del giudicato penale, che la società emittente era priva di strutture reali e, quindi, è accertata la falsità soggettiva delle fatture registrate dalla SICA. Pertanto, applicando il principio di diritto sopra riportato, la causa deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto il ricorso introduttivo della società contribuente deve essere rigettato. Tenuto conto dell’esito favorevole dei due gradi del giudizio di merito, sussistono giuste ragioni per compensare le spese relative. Quanto al giudizio di legittimità, invece, le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della S.I.C.A. S.p.A. Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna la detta società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, a favore dell’Agenzia vittoriosa, che liquida in complessivi Euro 5000,00 (cinquemila/00), oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *