Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23345

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Perugia, con provvedimento del 5.10.2010, dichiarava l’inefficacia dell’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia in data 13.09.2010 con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di V.S.N. per omessa trasmissione al predetto Tribunale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche; ordinava, per l’effetto, l’immediata scarcerazione di V.S.N. se non detenuto per altra causa diversa dal presente procedimento.

Avverso la sopra indicata ordinanza presentava ricorso per Cassazione il Procuratore della repubblica presso il tribunale di Perugia che concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio allo stesso Tribunale del riesame in diversa composizione.
Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica ricorrente censurava l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma per il seguente motivo:

inosservanza delle norme processuali ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c))in relazione agli artt. 267, 268, 271 e 309 cod. proc. pen..

Secondo il Procuratore della Repubblica ricorrente erroneamente il Tribunale del Riesame di Perugia aveva ritenuto che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche comportasse la perdita di efficacia della misura cautelare, mentre invece tale mancata trasmissione poteva comportare al più l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, qualora i decreti stessi fossero stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3.

Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che: "la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza neanche al G.i.p., non comporta la perdita di efficacia della misura ma, se del caso, solo l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, qualora i decreti stessi siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3" (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1, Sent. n. 7350 del 28.01.2008, Rv. 239139; Cass., Sez. 3, Sent. n. 42371 del 12.10.2007, Rv. 238059; Cass., Sez. 4, Sent. n. 34925 del 17.06.2003, Rv.

226383). il Tribunale del riesame pertanto non poteva dichiarare l’inefficacia dell’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la misura della custodia in carcere, ma avrebbe dovuto accertare se, a prescindere dalle intercettazioni telefoniche, vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti che giustificassero il permanere della misura cautelare.

In caso negativo, qualora cioè il Tribunale del riesame ritenesse che,sulla base degli atti inviatigli, mancasse il requisito della gravita indiziaria, potrebbe revocare o annullare l’ordinanza applicativa della misura cautelare, ma non già dichiararne l’inefficacia, in quanto il provvedimento in questione non sarebbe confacente alla fattispecie di cui è causa.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato con rinvio al Tribunale di Perugia.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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