T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 348 Convalida e sanatoria Motivazione dell’atto Giustizia amministrativa Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Atessa ha indetto nel 2003 un avviso per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione d’opera continuativa e coordinata per tecnici laureati, riservata ai laureati in ingegneria e/o in architettura. A tale selezione ha partecipato il ricorrente, che è stato collocato al primo posto in graduatoria con lo stesso punteggio dell’arch. A.S..

Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso la deliberazione della Giunta comunale di Atessa 4 febbraio 2004, n. 35, di conferimento degli incarichi in questione all’arch. A.S. ed all’ing. A.M., collocato in posizione deteriore nella graduatoria in questione.

Ha dedotto al riguardo che il Comune aveva violato la lex specialis del concorso in quanto, nel conferimento degli incarichi, non aveva seguito la graduatoria di merito.

Nelle more del giudizio la Giunta comunale di Atessa con deliberazione 5 aprile 2004, n. 95, ha confermato ed ha integrato le motivazioni dell’impugnata deliberazione n. 35, precisando che in relazione alle opere da progettare ed alle esigenze di progettazione, anche sopravvenute, si era preferito conferire i due incarichi rispettivamente ad un architetto e ad un ingegnere al fine di "assicurare all’Amministrazione una più vasta ed articolata gamma di prestazioni professionali" e ciò anche con riferimento al curriculum dell’ingegner Magnanara, che aveva sostenuto degli specifici esami, tra i quali quelli di "scienza e di tecnica delle costruzioni", di "costruzioni idrauliche" e di "organizzazione del cantiere".

Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, il ricorrente ha esteso l’impugnativa nei confronti di tale atto, rilevando che non era possibile, in corso di causa, integrare la motivazione dell’atto impugnato e che non avrebbero potuto considerarsi ex post i curricula dei candidati, senza anche considerare le attività professionali svolte. Conclusivamente, ha anche chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con note d’udienza depositate con il consenso della controparte.

Il Comune di Atessa si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 7 aprile e l’11 giugno 2004 ed il 21 aprile 2011 ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia dedotta e la mancata espressa impugnativa delle successiva deliberazione n. 95; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure prospettate.

L’arch. A.S. e l’ing. A.M., ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso in esame – come sopra esposto – è diretto avverso gli atti deliberativi con i quale il Comune di Atessa ha conferito degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di alcuni progetti del settore tecnico.

2. – In via pregiudiziale, deve rilevarsi che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia dedotta, in quanto il rapporto di collaborazione in questione (co.co.co.), disciplinato dalla L. 14 febbraio 2003, n. 30 e dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non è di certo qualificabile come rapporto di pubblico impiego (Cass. Civ., sez. lavoro, 9 marzo 2009, n. 5645, e Cons. St., sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 753); per cui gli atti impugnati di conferimento degli incarichi, non essendo volti a costituire un rapporto di pubblico impiego, non sono ricompresi nella giurisdizione del Giudice ordinario. Va, invero, al riguardo ricordato che l’art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui anche gli atti di nomina.

Ora, poiché relativamente al conferimento dell’incarico in questione la situazione giuridica soggettiva dell’aspirante all’incarico ha l’indubbia consistenza dell’interesse legittimo, correlato al potere amministrativo di decidere in ordine alle modalità di assunzione, la controversia proposta, sia relativamente alla richiesta di conferimento dell’incarico, sia al risarcimento dei danni da perdita di chance, è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Civ., sez. un., 26 febbraio 2010, n. 4648, e 30 novembre 2009, n. 25097).

3. – Sempre in via pregiudiziale, va esaminata la questione se l’Amministrazione, assumendo un nuovo provvedimento, possa o meno integrare in corso di giudizio la motivazione dell’atto impugnato.

Va al riguardo ricordato che in relazione a tale questione la giurisprudenza amministrativa nel mentre ha escluso la possibilità di un’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall’Amministrazione, ha, per altro verso, anche precisato che è sempre possibile per l’Amministrazione assumere in corso di giudizio un provvedimento di convalida, volto ad eliminare i vizi dedotti, tra cui anche il vizio di difetto di motivazione; per cui il ricorrente, ove ritenga di contestare la legittimità anche di tale integrazione della motivazione, deve proporre motivi aggiunti, in quanto, una volta così integrata la motivazione dell’atto impugnato, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di annullare l’atto per difetto di motivazione, atteso che il provvedimento, per tale mancata impugnativa del nuovo atto, non potrebbe avere un esito diverso, e ciò in relazione a quanto disposto dall’art. 21octies, della L. 7 agosto 1990 n. 241, così come modificata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, secondo il quale non può disporsi l’annullamento di un atto tutte le volte in cui sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato.

Nella specie, il ricorrente ha correttamente impugnato l’atto sopravvenuto, per cui sembra evidente che l’originaria impugnativa sia divenuta improcedibile nella parte con cui è stato dedotto il vizio di difetto di motivazione. Conseguentemente, questo Tribunale deve, allo stato, limitarsi esclusivamente ad accertare se sia immune dai vizi dedotti la scelta del Comune di stipulare i contratti di collaborazione in questione con un architetto e con un ingegnere e non con i primi due professionisti (entrambi in possesso del titolo di architetto) inclusi nella graduatoria in questione.

4. – Fatte tali precisazioni e per passare all’esame delle censure dedotte, va evidenziato in punto di fatto che il Comune di Atessa aveva indetto l’avviso in questione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione d’opera continuativa e coordinata per tecnici laureati "riservata ai laureati in ingegneria e/o in architettura".

Con gli atti impugnati ha deciso di procedere al conferimento degli incarichi di collaborazione all’architetto ed all’ingegnare meglio collocati in graduatoria e ciò in relazione alle opere da progettare ed alle esigenze di progettazione, anche sopravvenute, ed al fine di "assicurare all’Amministrazione una più vasta ed articolata gamma di prestazioni professionali".

Tali ragioni giustificative dell’operato dell’Amministrazione comunale si sottraggono, ad avviso del Collegio, alle censure di legittimità dedotte, con le quali il ricorrente ha nella sostanza evidenziato che il Comune avrebbe violato la lex specialis del concorso in quanto, nel conferimento degli incarichi, non aveva seguito la graduatoria di merito; inoltre, il ricorrente ha dedotto che non avrebbero potuto considerarsi ex post i curricula dei candidati, senza anche considerare l’intero complesso delle attività professionali svolte.

Premesso che, come è noto, in base alla normativa vigente sussistono specifiche differenze tra le categorie professionali degli architetti e degli ingegneri in relazione alla loro preparazione ed alla loro competenza, per cui tale normativa individua a volte con precisione la categoria di soggetti che può in concreto svolgere una specifica attività, va evidenziato che la Giunta municipale, dovendo realizzare una pluralità di opere pubbliche, che richiedevano per la loro progettazione ed esecuzione delle professionalità diverse, ha ritenuto di affidare gli incarichi in questione all’architetto ed all’ingegnare meglio collocati in graduatoria e ciò allo specifico fine di "assicurare all’Amministrazione una più vasta ed articolata gamma di prestazioni professionali".

Tale scelta appare al Collegio pienamente rispondente all’interesse pubblico, né può ritenersi che, non ricorrendone la necessità e la convenienza, l’Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente conferire gli incarichi in questione a due architetti, per il solo fatto che si era autolimitata con il predetto avviso pubblico; in quanto, come è noto, anche quando la scelta del contraente avviene sulla base di un’attività selettiva interamente vincolata per quanto attiene non solo l’individuazione del possesso dei requisiti di ammissione, ma anche la valutazione di altri requisiti specifici, residuano ugualmente in capo all’Amministrazione degli specifici margini di discrezionalità in ordine alla sussistenza o meno dell’interesse pubblico alla stipulazione del contratto.

Ora, nella specie, le esigenze di progettazione, anche sopravvenute all’indizione dell’avviso pubblico ed analiticamente indicate dal Comune nell’atto sopravvenuto, erano di certo idonee a giustificare il conferimento del secondo dei predetti incarichi ad un soggetto diverso dal ricorrente, in possesso di una professionalità più idonea a soddisfare gli interessi dell’Amministrazione. Né sul punto avrebbe potuto assumere rilevanza l’intero complesso delle attività professionali precedentemente svolte dagli aspiranti agli incarichi, in quanto – come già detto – lo svolgimento di alcune specifiche attività, necessarie per la progettazione delle opere da realizzare nel Comune, è precluso agli architetti.

5. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio in relazione sia alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, sia al comportamento processuale dell’Amministrazione che solo in corso di causa ha integrato la motivazione dell’atto impugnato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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