Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23341 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 17.03.2010 liquidava a L.F.S. la somma di Euro 11.847,72 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 6.06.1994 al 22.07.1994 in regime di custodia giudiziale in carcere perchè imputato di reati di detenzione e porto di armi e di detenzione di sostanza stupefacente, da cui era stato assolto con sentenza della Corte di Assise di Messina del 26 luglio 2006, divenuta irrevocabile il 31.10.2007.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione L.F.S., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. L’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze produceva tempestiva memoria e concludeva chiedendo di volere dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ovvero di rigettarlo.
Motivi della decisione

Il ricorso si basa su di un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge di cui all’art. 606, lett. c) con riferimento all’art. 315 c.p.p., comma 3 e art. 643 c.p.p., comma 1, perchè la somma indicata a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione è stata fissata senza alcuna motivazione reale, senza indicare alcun valido parametro per fissare il valore degli elementi ritenuti indennizzabili, con particolare riferimento alle conseguenze personali e familiari, causate dalla privazione della libertà personale e dalla abnorme durata del processo nel primo grado di giudizio, ma tenendo conto soltanto della durata della custodia cautelare.

Tanto premesso osserva la Corte che il presente ricorso è stato proposto dalla parte personalmente e non già da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La giurisprudenza di questa Corte sul punto è concorde nel ritenere che "in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione, e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo" (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 13197 del 28.03.2008). Questo principio di diritto è coerente con quanto sancito, in subiecta materia, dalle SS.UU. di questa Corte con statuizione del 24.09.2001 con cui è stato stabilito che l’unica deroga alla disposizione generale secondo cui la proposizione del ricorso per cassazione è riservata ad un avvocato iscritto nell’albo speciale della cassazione è quella prevista dall’art. 571 c.p.p., comma 1 che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione. il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si ritiene di compensare le spese tra le parti del presente giudizio in considerazione della genericità della memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, che si limita sostanzialmente a riportare la giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Spese compensate tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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