Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23339 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’istanza avanzata da P.A., intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

2. Ricorre per cassazione il richiedente. Si lamenta che la Corte non ha spiegato il ruolo eziologico delle dichiarazioni dell’imputato ai fini dell’adozione della misura cautelare. L’imputato si è limitato a rendere dichiarazioni difensive che non sottendevano l’occultamento di fatti che gli erano noti.

2.1 L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria.

3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza ricostruisce diffusamente la vicenda illecita e perviene alla conclusione che l’imputato abbia tenuto una condotta gravemente colposa che ha contribuito significativamente all’adozione ed al mantenimento della misura cautelare. Si rimarca che la vicenda mostra contatti telefonici con personaggi turchi; la partecipazione ad un viaggio in Turchia con tale S.; l’accordo per la compravendita di una partita di droga;

incontri con personaggi coinvolti nel traffico, cui partecipò lo stesso P.. Nonostante tali significative condotte si è pervenuti a sentenza assolutoria essendo residuata incertezza sul ruolo e sull’esito degli eventuali contatti illeciti del P.;

ed anzi l’assenza di successivi contatti conduce ad escludere che sia stato raggiunto un accordo rilevante quale tentativo. Tuttavia la Corte di merito rileva che i contatti con tali compromessi personaggi sono altamente censurabili per colpa; e che inoltre l’imputato ha tenuto una condotta processuale inverosimile, giungendo a negare l’accordo con lo S. per il viaggio in Turchia e la presenza nel medesimo hotel.

Come si vede, si è in presenza di argomentazione diffusa, basata su significative acquisizioni, immune da vizi logico-giuridici e conforme alla più consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza della connivenza quale fattore rilevante ai fini configurazione di colpa grave. Nel caso di specie la figura della connivenza prende significativo corpo, essendosi evidenziati contatti con personaggi fortemente coinvolti nel traffico di droga.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. Appare congruo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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