T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 3072 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno ottenuto i permessi di costruire in sanatoria n. 5823 e 5825 del 18 marzo 2008 riguardanti la modificazione della destinazione d’uso di due suppenni realizzati nel fabbricato di loro proprietà sito nel Comune di Frattamaggiore in Via Mazzini, n. 54.

Gli stessi, dopo aver versato gli oneri concessori, hanno verificato che la somma pagata era superiore rispetto a quella ritenuta come dovuta, per cui hanno chiesto il rimborso della somma versata in eccesso.

L’amministrazione, con provvedimento in data 10 dicembre 2008, n. 24.148, ha negato il rimborso richiesto, richiamando tra l’altro la deliberazione del consiglio comunale in data 7 luglio 2008, n. 28 che aveva fissato i nuovi indici per il pagamento degli oneri concessori.

Avverso tale atto hanno proposto impugnativa gli interessati, deducendo i seguenti motivi:

Violazione falsa applicazione dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e sviamento.

Il comune avrebbe illogicamente determinato gli oneri concessori da versare facendo riferimento alla delibera del consiglio comunale approvata il 7 luglio 2008, 4 mesi dopo il rilascio dei provvedimenti edilizi in sanatoria.

Viceversa l’amministrazione avrebbe dovuto stabilire l’entità degli importi facendo riferimento alla data di adozione dei titoli edilizi in questione non solo in virtù di quanto stabilito dall’art. 16 del d.p.r. 380/2000, ma anche per ragioni di equità e per tutelare l’affidamento del privato circa il corretto esercizio delle funzioni da parte dell’amministrazione.

Il Comune di Frattamaggiore si è costituito in giudizio con memoria nella quale ha replicato alle censure dei ricorrenti, concludendo per la reiezione del ricorso.

In particolare, l’Ente locale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione della delibera comunale n. 28 del 2008 e per omessa impugnazione dell’atto di diniego del rimborso assunto il 10 dicembre 2008 con protocollo numero 24.147, riguardante il ricorrente Vitale Giuseppe. Ha sostenuto altresì di avere legittimamente applicato le tariffe previste dalla tabella d) allegata alla legge 326 / 2003, cui ha applicato la duplicazione del 100% prevista dall’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004 e l’ulteriore maggiorazione del 10% previsto dalla allora vigente delibera commissariale n. 76/2005, adottata in conformità all’articolo 32, comma 40, del decreto legge 269/2003.

Ha assunto ancora il Comune che se l’amministrazione avesse applicato i parametri previsti dalla delibera consiliare n. 28/2008, i ricorrenti avrebbero dovuto versare ulteriori somme rispetto a quelle già pagate.

Alla udienza pubblica del 5 maggio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’art. 39 della legge n. 724/1994 individua nel momento di presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria il riferimento temporale per calcolare la misura dell’oblazione e nell’avvenuto pagamento della stessa un requisito di procedibilità della istanza medesima.

A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla determinazione degli oneri concessori; infatti, diversamente dalle somme da corrispondersi a titolo di oblazione, il momento di calcolo degli oneri concessori va individuato, non già nella data di presentazione della domanda di condono, ma in quella di rilascio del provvedimento concessorio, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 10/1977, la concessione (e non la semplice domanda) comporta "la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione".

In tal senso è orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2056; idem 22 settembre 1999, n. 1113), secondo cui l’entità del contributo dovuto per oneri concessori va individuato nel momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia, poiché il costo da considerare ai fini della commisurazione dei relativi oneri non può essere che quello del momento in cui sorge l’obbligazione, che è appunto quello del rilascio della concessione e a tale data occorre avere riguardo per determinare l’entità del contributo con applicazione della normativa vigente al momento del rilascio della concessione medesima (cfr, ex TAR Lazio – Roma, Sez. II Bis, 4.1.2005, n. 54).

L’art. 6, comma 3, della Legge Regionale della Campania n. 10/2004, stabilisce inoltre che "gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente".

Siffatta disciplina tiene conto del fatto che il condono edilizio è volto a ripristinare, in presenza di determinate condizioni, la legalità violata nel settore edilizio, mediante una procedura che, diversamente da quella ordinaria di rilascio del permesso di costruire, presuppone l’esistenza dell’immobile.

Sulla base di quanto osservato non appaiono fondate le censure dei ricorrenti posto che l’Amministrazione risulta aver correttamente determinato gli oneri concessori dovuti, riferendosi agli importi individuati nella delibera commissariale n. 76/2005.

Invero il Comune, nella memoria depositata l’11.3.2009, ha eccepito di aver determinato gli importi degli oneri concessori applicando quanto previsto dalla tabella D allegata alla legge 326/2003, di aver duplicato gli importi ottenuti secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della citata Legge Regionale della Campania n. 10/2004, a cui ha aggiunto l’ulteriore incremento del 10% previsto dalla menzionata delibera commissariale n. 76/2005, in conformità all’art. 32, comma 40 del d.l. n. 69/2003.

In proposito l’amministrazione ha allegato un prospetto in cui è indicato specificamente il calcolo degli importi degli oneri concessori, determinato sulla base della delibera n. 76/2005, un diverso schema di calcolo in cui individua i maggiori importi che sarebbero conseguiti per i ricorrenti qualora fosse stata applicata la delibera del 2008 ed una attestazione del dirigente del IV settore assetto e gestione del territorio.

Tali precise indicazioni non sono state specificamente contestate dai ricorrenti, che si sono limitati a ribadire quanto dedotto nel ricorso introduttivo.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto; sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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