Cass. pen., sez. I 30-07-2008 (04-07-2008), n. 31946 Carattere funzionale e inderogabile – Violazione – Nullità – Rilevabilità d’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 20 novembre 2007 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, rigettava l’istanza presentata da H. Z.M.S., volta di ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza 7 giugno 2007 del Gup della stessa sede e la sospensione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, dell’esecuzione della pena residua, risultante dal provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, H.Z.M.S., la quale lamenta: a) violazione dell’art. 656 c.p.p. anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2007.
OSSERVA IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio per un motivo diverso, pregiudiziale, assorbente rispetto a quelli dedotti, suscettibile di essere rilevato d’ufficio.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda (Cass. 23 gennaio 2003, Grazioso; Cass. 17 dicembre 2002, D’ignazio;
Cass. 30 settembre 2002, Anela; Cass. 13 dicembre 2001, Vitelli).
Alla stregua di questi principi,, nel caso, in esame, la competenza a provvedere in sede esecutiva apparteneva non al Tribunale, bensì al Gip del Tribunale di Trento che ha pronunziato la sentenza ex art. 444 c.p.p..
Il rapporto di immedesimazione organica che deve sussistere tra l’organo che ha deliberato il provvedimento e quello preposto alla risoluzione degli incidenti relativi alla sua esecuzione, costituente il riflesso del legame funzionale tra giurisdizione di cognizione e giurisdizione esecutiva, comporta che al Gip sono demandate le funzioni di giudice dell’esecuzione ogni qual volta sia lui, in base ai criteri di determinazione della competenza stabiliti dall’art. 665 c.p.p., a doverla esercitare, come nel caso di specie.
Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, costituente una nullità di carattere generale, assoluta, rilevabile d’ufficio, che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Trento per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Trento per quanto di sua competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *