Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Asta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Foggia ha affermato la responsabilità di G.P. e S.G. in ordine al reato di furto aggravato. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bari che ha ritenuto trattarsi di tentativo di furto.

L’imputazione attiene alla sottrazione del copriruota di un’auto in sosta.

2. Ricorre per cassazione G. deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che il giudice di merito non ha preso atto della discordanza tra le dichiarazioni degli agenti operanti e quella del proprietario del veicolo, secondo il quale le coppe non erano fermate con fascette, sicchè non trova giustificazione la detenzione del taglierino nè vi è prova del tentativo di impossessamento dell’accessorio.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che senza ragione non sono state concesse le attenuanti generiche, considerata la modesta gravità del fatto. La pena è quindi sproporzionata.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La Corte rammenta che l’agente operante ha visto gli imputati accovacciarsi accanto alla ruota. I due, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga lasciando per terra un taglierino, il copriruota e le fascette. Il proprietario dell’auto non ha confermato la circostanza dell’uso di fascette per fermare il copriruota, ma secondo la Corte d’appello si tratta di particolare non significativo (forse spiegabile con la perdita del ricordo) a fronte di quanto direttamente osservato dalla polizia. Tale valutazione in fatto appare ampiamente argomentata ed immune da vizi logico-giuridici;

sicchè non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. 3.2 La Corte, d’altra parte, ha parzialmente accolto l’appello riducendo la pena. La pronunzia non reca alcuna argomentazione in ordine alle attenuanti generiche, che il primo giudice aveva negato a causa delle precedenti condanne. Ma l’omissione trova puntuale spiegazione nella circostanza che il tema non era stato dedotto in appello.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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