Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21079 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 21 giugno 2005 la CTR Lombardia (sez. Brescia) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della s.a.s. MONTEC di Azzarone Lorenzo & C. "in liquidazione", confermando l’annullamento di avvisi di rettifica (1989, 1990, 1991) notificati il 19 ottobre 1996 per l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti.

Ha motivato la decisione ritenendo che fosse fondata l’eccezione d’illegittimità e conseguente nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, sollevata in via pregiudiziale per violazione del D.P.R. n. 633, art. 56, stante la motivazione per relationem operata dall’Ufficio mediante rinvio a segnalazioni della G.d.F. non conosciute dalla contribuente.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo con due censure, l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze; la società contribuente ha depositato procura speciale notarile per la sola discussione orale, senza però parteciparvi.
Motivi della decisione

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’Avvocatura dello Stato va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante.

02. Con unico motivo, l’avvocatura erariale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633, art. 56, L. n. 241, art. 3, art. 2697 c.c. e dei principi in materia di presunzioni; inoltre denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, il difetto di motivazione in ordine al medesimo punto decisivo.

03. Rileva che la motivazione degli avvisi di mora non opera alcun rinvio per relationem ai p.v. della G.d.F., atteso che riporta gli elementi di fatto su cui sono fondate le rettifiche e, in particolare, sono ivi trasfusi i dati raccolti in sede di verifica a carico di altre società; sicchè i suddetti avvisi fungono anche da comunicazione di tali acquisizioni alla società contribuente.

Aggiunge che non solo la motivazione è adeguata, ma che essa è corroborata dal fatto che il socio accomandatario della contribuente ha patteggiato la pena per reati tributari connessi alla frode fiscale.

04. Il motivo è inammissibile – e, dunque, il ricorso va disatteso – perchè manca, nella sua enunciazione, la trascrizione delle parti salienti dell’atto impositivo del quale è invocata la correttezza motivazionale.

05. In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, il quale non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo Cassazione civile sez. trib., 14 settembre 2007, n. 19208 – Guida al diritto 2007, 46, 75; 13 agosto 2004, n. 15867 – Giust. civ. Mass. 2004, 7-8. 06. Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della controparte.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ministeriale; rigetta il ricorso dell’agenzia delle entrate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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