Cass. pen., sez. I 30-07-2008 (04-07-2008), n. 31943 Custodia cautelare subita all’estero – Computabilità in Italia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Il 23 gennaio 2008 la Corte d’appello di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’ordinanza in data 17 novembre 2006 con la quale il g.i.p. del Tribunale di Aosta aveva concesso a P.S. l’indulto sulla pene inflittagli con la sentenza dell’8 novembre 2005 e determinava in anni due, mesi undici e giorni ventuno di reclusione la pena che P. doveva ancor espiare per la condanna infintagli con la sentenza della Corte d’appello di Trento dell’8 novembre 2007; dichiarava la predetta pena interamente condonata.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, P., il quale lamenta violazione dell’art. 54 dell’Accordo di Schengen, non avendo il giudice dell’esecuzione computato interamente la custodia sofferta in Francia per il medesimo fatto per cui è intervenuta condanna definitiva in Italia.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Ai sensi dell’art. 54 dell’Accordo di Schengen se nel territorio di uno degli Stati aderenti viene instaurato un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona che sia già stata giudicata, con sentenza definitiva, per i medesimi fatti da parte delle autorità giudiziarie di un altro Paese contraente, il periodo di privazione della libertà personale scontato per questi fatti in quest’ultimo territorio deve essere detratto dalla pena eventualmente inflitta all’esito del nuovo procedimento. Deve essere, altresì, tenuto conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà personale che siano state eseguite.
2. Ne caso in esame la sentenza di condanna emessa nei confronti di P.S. dalla Corte d’appello di Trento l’8 novembre 2007 riguarda distinti reati puniti, rispettivamente, dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestato al capo b della rubrica, comprende plurime violazioni, una delle quali coincide con quella posta a base dell’arresto e della successiva detenzione del ricorrente in Francia dal 9 maggio 2004 al 30 marzo 2006, data dell’arresto a fini estradizionali nell’ambito della procedura che ha portato alla consegna in data 24 maggio 2006.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, esente dai vizi denunziati, in quanto, all’esito delle scioglimento del cumulo delle pene concorrenti, ha correttamente imputato il periodo di custodia cautelare, compreso tra il 9 maggio 2004 e il 30 marzo 2006, al solo episodio per il quale P. è stato arrestato e condannato in Francia, con ciò rispettando l’art. 54 dell’Accordo di Schengen che fa riferimento al medesimo "fatto" e non già al medesimo reato o imputazione. Ne, d’altra parte, la custodia cautelare in carcere sofferta all’estero per uno specifico fatto delittuoso può essere computata, al fine di determinare la porzione di pena già espiata, anche nella pena concernente altri "fatti", ancorchè ritenuti in continuazione. L’istituto previsto dall’art. 81 c.p. è, infatti, volto a mitigare l’entità della pena complessivamente inflitta in relazione a reati costituenti espressione di un medesimo disegno criminoso, ciascuno dei quali, però, conserva la sua autonomia fenomenologia. Ne consegue che la detenzione patita all’estero per un fatto identico ad uno dei reati ritenuti dal giudice italiano avvinti dal vincolo della continuazione può essere computata solo per tale reato e non anche per gli altri.
Al rigetta del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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