Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21077 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa dal Fallimento della Società CE.DI. Europa s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Caserta n. 221/12/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per violazioni in materia di Iva, Irpeg e Irap relative all’anno 1998. La pronuncia veniva motivata sul rilievo del mancato deposito della copia dell’appello presso la segreteria della CTP, adempimento previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ultima parte, ritenuto applicabile al caso in esame.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Fallimento.
Motivi della decisione

Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3"), l’Agenzia lamenta che i Giudici d’appello abbiano applicato la normativa in esame – entrata in vigore il 3/12/2005 – nonostante l’appello fosse stato notificato il 2/12/2005.

La censura è fondata. Ai sensi del D.L. 30 agosto 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 7, introdotto dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, in vigore dal 3/12/2005, al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Tale deposito, in quanto attività finalizzata al perfezionamento dell’impugnazione proposta, deve ritenersi applicabile ai soli ricorsi proposti successivamente al 3/12/2005. Ne consegue che tale onere non gravava sull’Agenzia che ha notificato l’atto di appello in data 2/12/2005.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto diverso profilo).

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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