Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23279 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 aprile 2009 il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava G.A. colpevole del delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina dell’arte medica e lo condannava alla pena di Euro 200,00 di multa con i doppi benefici, oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Al G., medico endoscopista in servizio il 25.11.2003 presso la U.O. riabilitazione delle malattie dell’apparato digerente dell’Ospedale San Camillo Forlanini, era stato contestato il reato di cui all’art. 590 c.p. per avere, per colpa consistita in negligenza ed imperizia, dopo avere eseguito un esame di pancolonscopia sulla paziente S.C., omesso di rilevare la presenza di una massa neoplastica di dimensioni di circa 3-3,3 cm., la cui presenza veniva invece correttamente rilevata in sede di analogo esame eseguito in data (OMISSIS) e quindi tempestivamente trattata chirurgicamente in data (OMISSIS), così cagionando alla persona offesa lesioni personali consistite in prolungamento del periodo di malattia pari a giorni 35.

Avverso la decisione del Tribunale di Roma ha proposto appello il difensore dell’imputato. La Corte di Appello di Roma in data 5.05.2010 con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa dal Tribunale e condannava l’imputato al pagamento delle spese del grado e di quelle spese sostenute dalla parte civile che liquidava in Euro 1500,00 oltre IVA e CPA. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma G.A. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguenza di legge.

La parte civile S.C. proponeva tempestiva memoria difensiva e concludeva chiedendo di volere dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex art. 606, lett. c) in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 601 c.p.p.. Secondo la difesa del ricorrente la notifica del decreto di citazione in appello effettuata al G. era gravata da nullità assoluta in quanto, pur avendo l’imputato eletto domicilio presso lo studio del difensore in Roma, via Barberini n. 86, il predetto decreto di citazione gli era stato notificato presso la sua precedente residenza in (OMISSIS) (ove egli non risiede più dal (OMISSIS)), a mani di un familiare non convivente, G.V..

2) Art. 606, lett. c) – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Secondo la difesa del ricorrente la Corte territoriale aveva proposto una ricostruzione dei fatti del tutto carente in relazione agli elementi probatori evidenziati dalla difesa, con particolare riguardo alle condizioni fisiche assai precarie della S., allorquando si presentò ad effettuare l’esame di pancolonscopia, quali risultavano dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni della teste A., figlia della persona offesa.

3) Violazione di legge ex art. 606, lett. b) in relazione all’art. 124 c.p., in quanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di dichiarazione di estinzione del procedimento ex art. 129 c.p.p. per mancanza di procedibilità per tardività della querela.

Rilevava la difesa del G. che quest’ultimo, nel corso dell’esame effettuato il (OMISSIS), non aveva rilevato la presenza di una massa poi riscontrata da altro medico in data (OMISSIS). A nulla rileverebbe il fatto che solo in data (OMISSIS) è stata accertata la natura tumorale della massa, atteso che la natura della contestazione mossa al G. è strettamente connessa all’esame endoscopico e non poteva quindi attenere a valutazioni che prescindevano dalla sua specializzazione. Essendo quindi in data (OMISSIS) la parte civile venuta a conoscenza del fatto reato attribuibile all’imputato, la querela depositata in data 1.04.2 004 sarebbe tardiva.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’imputato infatti, dopo avere dichiarato in sede di verbale di identificazione, di risiedere in (OMISSIS), aveva successivamente eletto domicilio presso il difensore di fiducia con studio in Roma, via Barberini n. 86. Presso tale domicilio avrebbe dovuto essergli quindi notificato il decreto di citazione in appello e non già in (OMISSIS), luogo in cui il G. risiedeva all’epoca della redazione del verbale di identificazione.

Nè risponde al vero quanto affermato dalla parte civile in sede di memoria difensiva secondo cui la notifica sarebbe stata effettuata a mani proprie, circostanza che emergerebbe dall’attestazione resa dall’Ufficiale Giudiziario, dal momento che invece l’atto è stato ricevuto non dall’imputato G.A., bensì da un suo familiare, tale G.V., come risulta dalla sottoscrizione di quest’ultimo in qualità di destinatario. Mancando pertanto la prova che 1’odierno ricorrente abbia mai avuto contezza della notificazione del decreto in oggetto, si deve ritenere nulla la notificazione del decreto di citazione in appello effettuata in (OMISSIS), nullità eccepita tempestivamente dal G. nel ricorso in Cassazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr, Cass. SS.UU., Sent. n. 24 del 27.10.2004) nel caso di "notificazione eseguita presso il domicilio reale , a mani di persona convivente, anzichè presso il domicilio eletto,il vizio non è determinato dalla circostanza che il destinatario è stato una persona diversa da quella che avrebbe dovuto ricevere la copia, ma dall’adozione di un modello di notificazione diverso da quello che avrebbe dovuto essere adottato".

La sentenza in questione ha ritenuto conseguentemente che questo vizio comporti una nullità di ordine generale, a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c) per l’inosservanza di disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato, trattandosi di una nullità a regime intermedio, che deve essere rilevata e dedotta nei termini stabiliti dall’ultima parte dell’art. 180 c.p.p..

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, dovendosi ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, altra Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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