Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23277 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5 ottobre 2009 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica dichiarava T.F. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 per avere guidato, in data 29.07.2009, l’autovettura in stato di ebbrezza conseguente all’ingestione di sostanze alcoliche, e lo condannava alla pena di Euro 1.600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli comminava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

Riteneva il Tribunale che non poteva utilizzarsi l’esito dell’esame alcolemico, che aveva rilevato un tasso alcolico pari a 1,88 g/l alla prima prova e di 1,93 g/1 alla seconda prova, in quanto l’agente di polizia giudiziaria escusso quale teste aveva riferito di avere fatto gli avvisi di rito all’imputato soltanto successivamente al compimento del test con etilometro. Il giudice pertanto aveva ritenuto il T. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a) in quanto aveva ritenuto che gli elementi sintomatici riscontrati dagli agenti operanti avessero provato lo stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di alcool.

Avverso tale sentenza il T. proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio al giudice del merito per la rideterminazione della sanzione penale e della sanzione accessoria.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p. e, comunque, omessa ed insufficiente motivazione relativa alla misura della sanzione penale inflitta all’imputato. Secondo il ricorrente il giudice di prime cure, nella determinazione della misura della sanzione pari ad Euro 1600,00 di ammenda, si sarebbe collocato nella misura del massimo edittale, senza peraltro fornire le motivazioni che lo hanno spinto ad assumere una tale conclusione.

2) Omessa ed insufficiente motivazione relativa alla misura della sanzione accessoria inflitta all’imputato. Anche su tale punto sosteneva il T. che il giudice avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a determinare la sanzione accessoria nella misura di mesi sei, pari al massimo edittale.

Tanto premesso, osserva la Corte che la L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186, lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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