T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 291 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la Direzione Generale per il Personale Militare – III Reparto del Ministero della Difesa, con determinazione del Brig. Gen. F.I. in data 10 novembre 2004, ha rigettato l’istanza presentata dal vicebrigadiere dei Carabinieri F.D.F. di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 13/2001 R.G.N.R. del Tribunale Militare di Padova in ordine al reato di "insubordinazione con ingiuria aggravata", conclusosi con sentenza del Giudice delle indagini preliminari in data 22 dicembre 2001 n. 224/01 di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;

Considerato che il diniego di che trattasi richiama a proprio supporto motivazionale le considerazioni poste a fondamento del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. CS 37999/04 Sez. V in data 20 ottobre 2004 ovvero la circostanza che il comportamento oggetto del processo penale "non è connesso con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, ma appare frutto di risentimenti di carattere personale col sanitario che lo aveva sottoposto a visita";

Considerato che condizione per il rimborso delle spese di patrocinio legale, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, cui devesi fare riferimento nella specifica fattispecie, è, innanzitutto, la stretta e diretta consequenzialità e colleganza dei fatti e/o atti commessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali ovvero la sussistenza di un nesso strumentale fra le condotte incriminate e il perseguimento degli obiettivi propri del servizio (ex multis C.d.S., IV, 11 aprile 2007, n. 1681; Tar Umbria, 31 gennaio 2008, n. 44; Tar Trentino Alto Adige, 13 marzo 2007, n. 101; Tar Puglia, Bari, I, 4 aprile 2005, n. 1353), atteso che il rimborso ha la funzione di ripristinare la situazione di esposizione economica in cui viene a trovarsi il dipendente di un’Amministrazione a causa di giudizi in cui lo stesso sia stato ingiustamente coinvolto per la commissione dei fatti su indicati (Cass. Civ., I, 3 gennaio 2008, n. 2) ed è previsto anche nell’interesse dell’Amministrazione per evitare – tra l’altro – che il timore dei dipendenti, adibiti a servizi pericolosi, di dover sopportare gli oneri derivanti dai correlati rischi giudiziari, non provochi una minore efficacia dei sevizi stessi (cfr. sent. cit. Tar Umbria, n. 44 del 2008);

Considerato che, nel caso di specie, i fatti per cui il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale traevano origine dai contenuti dello scritto con cui il medesimo aveva contestato, da un lato, il giudizio di idoneità espresso nei suoi confronti dall’ufficiale medico che lo aveva visitato, che si discostava dalla prognosi formulata dal suo medico curante, e, dall’altro, la presenza alle visite cui era stato sottoposto di due militari (di grado subordinato al suo) che svolgevano le funzioni di infermieriassistenti al medico;

Considerato che il punto nodale della vicenda sottoposta all’esame del Collegio consiste nello stabilire se i fatti per cui il ricorrente, all’epoca ancora in servizio quale sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto al su indicato procedimento penale riguardino un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’Amministrazione e, come tale, sia ad essi riferibile;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuta l’infondatezza delle censure di legittimità svolte (1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con la L. 23 maggio 1997, n. 135; 2. Incompetenza; 3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza di motivazione), in base alle seguenti considerazioni:

– ancorché il ricorrente sia stato assolto dal reato ascrittogli, difettano i necessari e concorrenti presupposti per dare corso all’invocato rimborso,

atteso che le contestazioni e/o critiche rivolte dal medesimo all’operato dell’ufficiale medico che lo aveva sottoposto a visita, che poi hanno originato il procedimento penale che l’ha visto coinvolto, sono state solo occasionate dall’esercizio del servizio e dall’esecuzione della prestazione lavorativa, ma non possono, invece, essere propriamente ricondotte a quei "fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali", cui, invece, la legge subordina il diritto al rimborso delle spese legali;

– nel caso di specie, anche a prescindere dalla riferibilità dell’accaduto a risentimenti di carattere personale, è ravvisabile, infatti, un’attività imputabile direttamente e solo al ricorrente, atteso che, all’evidenza, non sussiste la diretta connessione con i fini dell’Amministrazione di appartenenza e, quindi, la possibilità di riferirla ad essa, posto che l’esercizio del diritto di critica esula dall’adempimento del servizio. Ne consegue che la circostanza che il ricorrente fosse in servizio quando si sono verificati i fatti che hanno originato il procedimento innanzi al Tribunale Penale Militare non basta a radicare il suo diritto al risarcimento;

– la circostanza che il decreto impugnato assuma a proprio sostegno le considerazioni contenute nel parere dell’Avvocatura dello Stato non vale, in ogni caso, ad inficiarne la legittimità, atteso che è ovviamente insindacabile la scelta dell’Amministrazione di avvalersi, nel corso del procedimento, del supporto consulenziale di terzi e che gli eventuali pareri legali acquisiti, anche facoltativamente, sono privi di autonoma rilevanza esterna e, nel momento in cui vengono riprodotti o richiamati, in tutto o in parte, nel provvedimento definitivo, si confondono in quest’ultimo, con la conseguenza che perdono l’originaria provenienza e riferibilità e sono imputabili unicamente al soggetto che ha la competenza dello specifico procedimento/provvedimento, senza, quindi, che alcuna rilevanza possa assumere al riguardo l’indagine in ordine alla sussistenza o meno in capo all’Avvocatura della competenza ad esprimersi sull’an debeatur;

– il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato ed emesso all’esito di una corretta ricostruzione fattuale;

Ritenuto, in ogni caso, che nel senso dell’insussistenza dei presupposti di legge per dare corso al rimborso si erano già espressi nel corso dell’istruttoria anche i superiori gerarchici del ricorrente;

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia destituito di fondamento e debba essere, quindi, rigettato.

Ritenuto che sussistano, in ogni caso, giusti motivi per disporre la compensazione, per intero, delle spese e delle competenze di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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