Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23274 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità di Z.L., agente della polizia penitenziaria, in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 319 cod. pen.. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo che ha concesso attenuanti generiche ed ha ridotto la pena.

L’imputazione attiene all’introduzione nella Casa circondariale dell'(OMISSIS) di una confezione di salmone al cui interno erano nascosti 8,5 grammi di hashish, da consegnare ad un detenuto quale corrispettivo per la promessa di un prestito a condizioni di favore.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo si assume che in realtà non vi era un do ut des tra la promessa di un prestito di 20.000 euro ed il tentativo di introduzione in carcere dello stupefacente: non si trattava di una controprestazione, come del resto ben spiegato dall’imputato nella sua confessione.

2.2 Con il secondo motivo si deduce la totale inconsapevolezza della presenza della droga nel salmone. Se fosse stato consapevole, egli avrebbe potuto agevolmente nascondere la sostanza in una tasca del suo abbigliamento, visto che all’atto dell’ingresso in carcere non veniva sottoposto a perquisizione. La Corte d’appello ha aggirato il problema della dimostrazione del dolo evocando l’art. 116 cod. pen.;

così lasciando senza risposta le censure dedotte.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La pronunzia reca ampia e persuasiva motivazione, basata su diverse e significative acquisizioni probatorie, immune da vizi logico-giuridici e quindi non sindacabile nella presente sede di legittimità.

In particolare, la pronunzia considera, con apprezzamento perfettamente razionale, che è stato lo stesso imputato, nel suo interrogatorio, a connettere la consegna del salmone con la promessa di un prestito fattagli da un detenuto; e d’altra parte solo un accordo illecito può spiegare il tentativo di consegna della droga.

3.2 Pure per ciò che attiene alla consapevolezza in ordine alla presenza dell’hashish nel salmone la pronunzia propone una estesa ponderazione che ricostruisce i dettagli degli accadimenti, che vengono ritenuti altamente significativi nell’ottica accusatoria. Lo Z., infatti, ricevette l’involucro in circostanze altamente sospette, in prossimità della casa circondariale, dopo aver fatto una telefonata, da una persona che gli si avvicinò in sella ad un ciclomotore. Sottoposta a controllo l’auto in cui l’imputato si trovava, si rinvenne non solo l’involucro Illecito appena consegnatogli dal motociclista, ma anche corrispondenza proveniente da alcuni detenuti. Da tali circostanze la Corte desume che si è in presenza di concertazione illecita; giacchè se si fosse trattato di innocuo salmone non sarebbe stato necessario ricevere l’involucro da persona ignota e travisata, ma sarebbe stato sufficiente acquisirlo dai familiari. Tali circostanze, secondo la stessa Corte d’appello, sono perfettamente sufficienti a giustificare l’affermazione di responsabilità; mentre le considerazioni del primo giudice a proposito della eventuale applicabilità dell’art. 116 cod. pen. costituiscono un mero argomento alternativo. Dunque, la norma invocata non costituisce la base giuridica dell’affermazione di responsabilità ritenuta dalla Corte d’appello, con la conseguenza che sono prive di rilievo le deduzioni difensive al riguardo.

Il gravame deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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