T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 290 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21 marzo 2002, il signor F.D.F., vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del "rapporto informativo" del Comando provinciale di Gorizia – Reparto Operativo/Nucleo Operativo della Regione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia in data 2227 settembre 2000, n. d’ordine 48, relativo al periodo di servizio dal 21 agosto al 20 dicembre 1998, nonché del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale in data 25 settembre 2001 di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il suddetto rapporto informativo, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto diversi profili (per violazione e falsa applicazione del Capo V della Pubblicazione "Istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottoufficiali e militari di truppa" edita dal Ministero della Difesa, ristampa 1990, in quanto la compilazione del documento caratteristico che lo riguarda è stata effettuata quasi 2 anni più tardi rispetto al periodo di servizio cui la stessa si riferisce; per carenza di motivazione, per contraddittorietà; per illogicità manifesta; per violazione di circolari; per violazione del giusto procedimento; per carenza dei presupposti; per sviamento dalla causa tipica).

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, invocandone il rigetto, in quanto infondato.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 aprile 2011 e, quindi, trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

E" contestata la legittimità del rapporto informativo riguardante il servizio svolto dal ricorrente nel periodo compreso tra il 21 agosto 1998 e il 20 dicembre 1998 presso il Comando provinciale di Gorizia – Reparto Operativo/Nucleo Operativo della Regione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia.

L’interessato, che premette d’essere stato comandato, nel luglio 1998, presso il su indicato Comando per un "servizio provvisorio" a causa di alcuni problemi di incompatibilità ambientale verificatisi presso il Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa della Compagnia di Gorizia, ove prestava sino a quel momento servizio, deduce, in primo luogo, che la compilazione del documento caratteristico che lo riguarda è stata effettuata quasi 2 anni più tardi rispetto al periodo di servizio cui la stessa si riferisce, in violazione di quanto al riguardo stabilito dalle "Istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa".

La doglianza è priva di fondamento.

Osserva, invero, il Collegio che le previsioni contenute in tali Istruzioni, inclusa quella di cui al pt. 1, lett. b, del Capo V, sono da considerarsi indicazioni di massima, che, pur essendo volte ad orientare e ad uniformare le modalità di svolgimento dell’attività valutativa in questione, sono, in ogni caso, prive del carattere dell’assoluta inderogabilità e/o perentorietà (T.A.R. Basilicata n. 58/2004).

Nel caso di specie, la mancata redazione della nota caratteristica del ricorrente "entro il più breve tempo possibile dalla data dell’evento" che ne ha determinato la formazione non è, peraltro, priva di giustificazione, ma, anzi, determinata dalla particolarità del comando provvisorio di cui è stato destinatario il ricorrente e dalla correlata difficoltà di individuare i superiori tenuti a provvedervi.

L’originaria valutazione, predisposta dal Comandante del N.O.R.M. della Compagnia di Gorizia (quale compilatore) e dal Comandante della stessa Compagnia (quale revisore) ovvero dai superiori gerarchici del reparto di provenienza del vicebrigadiere D.F., è stata, infatti, annullata dal Ministero della Difesa con decreto in data 5 giugno 2000.

A seguito di tale annullamento è stata rinnovata la valutazione con il provvedimento ora in contestazione, redatto dal Mar. Sambataro, quale compilatore, e dal Ten. Col. Carlino, quale revisore.

E" evidente, dunque, che il ritardo lamentato non possa essere considerato tale, ma debba più correttamente ricondursi ai "tempi tecnici" impiegati per l’emissione della prima nota caratteristica, per il suo annullamento e per la rinnovazione del giudizio.

Ugualmente priva di pregio è la seconda censura, con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà dei giudizi espressi dal compilatore e dal revisore.

Ad avviso del Collegio, l’estrapolazione di parte dei due giudizi proposta dall’interessato è fuorviante e non consente di cogliere appieno il senso degli stessi.

La difesa del ricorrente trascura, infatti, di evidenziare che, oltre agli aspetti lusinghieri ricordati ("positivi requisiti professionali" e "adeguata preparazione tecnicoprofessionale"), il compilatore ha sottolineato anche il forte senso critico e polemico del D.F. nei confronti di superiori e colleghi, che ne ha impedito l’inserimento nel gruppo di lavoro di cui faceva parte, nonché il mancato dominio da parte del medesimo dei tratti caratteriali, che non gli ha permesso di raggiungere i livelli di massima considerazione qualitativa, evidenziati solo allo stato latente.

Nessuna diversità o contraddittorietà trapela, dunque, tra tale giudizio e quello successivamente espresso dal revisore, ma, anzi, la loro pressoché totale e sostanziale coincidenza, atteso che la sintetica formula utilizzata da quest’ultimo ("il vicebrigadiere D.F. è in possesso di potenziali qualità che nel periodo in esame non ha potuto o voluto esternare") pare, all’evidenza, confermare le negatività evidenziate dal primo valutatore.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente con la terza doglianza (contraddittorietà intrinseca del giudizio del revisore), che va, dunque, del pari disattesa, la nota valutativa del Ten. Col. Carlino si sottrae alle censure denunciate e risulta, anzi, intimamente coerente, com’è agevole evincere dalla sua semplice lettura, atteso che vengono adeguatamente messi in rilievo i limiti di rendimento del ricorrente, nonostante la sua pluriennale esperienza lavorativa e (presunta) preparazione tecnicoprofessionale.

La prognosi sulla competenza professionale del ricorrente, formulata in termini dubitativi ("la preparazione tecnicoprofessionale dovrebbe essere adeguata alla propria anzianità di servizio"), trova, infatti, conferma nel giudizio espresso sui risultati raggiunti dal medesimo ("non sempre è riuscito ad offrire risultati commisurati alle asserite elevate capacità investigative possedute"), atteso che la circostanza che il rendimento del D.F. non sia stato del livello che era legittimo attendersi da un soggetto impiegato da anni in servizi similari altro non può significare che le capacità professionali attribuitegli siano in realtà meramente ipotetiche o, volendo, solo "asserite".

Tale giudizio trova, peraltro, ampio e circostanziato riscontro anche nella relazione tecnica in data 27 dicembre 2000 redatta dallo stesso valutatore a seguito del reclamo proposto dal D.F. (vedi all. 5 – fascicolo documenti Avvocatura).

Vanno disattese, inoltre, anche la quarta (contraddittorietà con le valutazioni espresse da altri superiori gerarchici), la sesta (mancata motivazione dello scostamento della valutazione riguardante le "capacità professionali" rispetto alla scheda valutativa immediatamente precedente) e la settima doglianza (con cui vengono riproposte entrame le precedenti) che, per economia processuale, vengono affrontate assieme, stante l’identità delle questioni sostanziali di legittimità con le stesse evidenziate.

Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione e costantemente ribadito dalla giurisprudenza, dalla quale ultima il Collegio non ha, peraltro, motivo per discostarsi, ogni valutazione caratteristica è del tutto autonoma da quelle che l’hanno preceduta, dovendo essa avere ad oggetto esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio relative al periodo cui si riferisce il singolo provvedimento valutativo (ex multis C.d.S., IV, n.367/1996; T.A.R. Veneto, I, n.539/1996; T.A.R. Lazio, Roma, Ibis, n. 1199/1984; n. 1063/1990; n. 1551/1989), conformemente alla chiara indicazione al riguardo fornita dalla disposizione di cui al pt. 1, lett. d, del Capo V delle Istruzioni per la redazione dei documenti caratteristici in questione ("La valutazione caratteristica si estrinseca nell’espressione di giudizi sulle singole qualità naturali e acquisite messe in luce dall’ufficiale (…) e sul rendimento fornito nell’espletamento dell’incarico, durante il periodo a cui è riferito il documento").

A nulla rileva, quindi, che le capacità professionali possedute dallo stesso siano state ritenute "eccellenti" e "superiori alla media" all’esito di precedenti periodi di servizio, poiché, oltre a non costituire "qualifica acquisita", ma "qualità " da giudicare di volta in volta, anche la valutazione in merito a tale aspetto risente, ovviamente, del livello complessivo dello specifico contesto operativo, dei concreti parametri assunti a riferimento per l’espressione del giudizio e del livello qualitativo cui il singolo valutatore àncora i valori di normale, eccellente e/o superiore alla media, con la conseguenza che un medesimo aspetto oggetto di valutazione può legittimamente subire nel tempo degli scostamenti, com’è accaduto nel caso di specie.

Trattandosi, inoltre, di mere valutazioni e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti inerenti la violazione di doveri d’ufficio, non si richiede l’indicazione di particolari fatti commissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio negativo (o, come nella specie, meno favorevole) sul modo con cui lo stesso ha esercitato le sue funzioni (cfr. T.A.R. Lazio, I bis, 24/10/95 n. 1788) essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (cfr. Cons. St., IV, 25/3/96 n.367).

Le note valutative riguardanti il ricorrente, redatte dai vari superiori gerarchici alle cui dipendenze ha operato durante il suo (all’epoca dei fatti) quasi ventennale servizio nell’Arma dei Carabinieri, hanno comunque sempre messo in evidenza alcuni tratti immutati del suo carattere che, nel tempo, ne hanno condizionato, per lo meno in parte, il rendimento e influito sul giudizio emesso nei suoi confronti (ad es. ex multis specchio valutativo n. d’ordine da 2 a 5 anni 19811983; rapporto informativo n. d’ordine 8 anno 1984; specchio valutativo n. d’ordine 20 anno 1989; rapporto informativo n. d’ordine 23 anno 1991; in parte rapporto informativo n. d’ordine 39 anno 1997, n. d’ordine 41 anno 1998 e scheda valutativa n. d’ordine 44 anno 1998).

Inammissibile, prima ancora che infondata, s’appalesa, invece, la quinta censura cui il ricorrente affida il ricorso ovvero quella volta a contestare la sua ritenuta incapacità ad amalgamarsi con i colleghi e a mettere a frutto le proprie capacità tecniche e professionali, atteso che, a ben osservare, più che evidenziare dei profili d’illegittimità del giudizio, il D.F. offre, in realtà, in questa sede una giustificazione delle ragioni che ne avrebbero impedito l’inserimento nel gruppo di lavoro e il ridotto rendimento, di cui, ovviamente, questo giudice – non potendosi sostituire al soggetto deputato ad effettuare la valutazione e dovendosi limitare unicamente a verificare, mediante un sindacato di carattere estrinseco, la legittimità del giudizio tecnicodiscrezionale emesso nei suoi confronti – non può tenere conto.

In definitiva, il provvedimento impugnato si manifesta esente dai vizi denunciati.

Il ricorso è, dunque, infondato e va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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