Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-10-2011, n. 21058 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che con Delib. Giunta Municipale del Comune di Burgio (AG) 15 marzo 2002, n. 50 ha definito il piano delle assunzioni per il triennio 2002/2004, prevedendo la copertura mediante progressione verticale di alcuni posti vacanti, fra i quali quello di Istruttore Direttivo Area Tecnica, categoria D;

che con successiva Delib. Giunta Municipale 21 marzo 2002, n. 57 ha quindi approvato il bando del relativo concorso, riservato al personale interno in possesso del diploma di geometra o di una sufficiente anzianità di servizio;

che il geom. M.A. si è classificato al primo posto della graduatoria, venendo in seguito nominato con Delib. 25 maggio 2002, n. 159;

che a distanza di qualche tempo, però, il Ministro dell’Interno ha denunciato l’esistenza di collegamenti fra gli amministratori del Comune di Burgio e la criminalità organizzata;

che con decreto in data 2/9/2005, il Presidente della Repubblica ha disposto allora lo scioglimento degli organi amministrativi comunali, nominando al loro posto una commissione straordinaria di tre membri;

che quest’ultima ha, dal canto suo, deliberato l’annullamento ad del concorso nonchè la successiva delibera di nomina ed immissione in servizio del M., il quale si è rivolto al Tribunale di Sciacca per sentir affermare la validità degli atti annullati ed il conseguente obbligo del Comune di risarcirgli l’intero danno cagionato;

che il giudice adito ha, però, declinato la giurisdizione ed il M. si è gravato alla Corte di appello di Palermo, la quale ha innanzitutto ricordato che il concorso di cui si discuteva era stato bandito per il transito dall’area C a quella D per cui, avuto anche riguardo alla classificazione contenuta nel CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che aveva diviso il personale in quattro distinte categorie, A, B, C e D, non poteva nutrirsi alcun ragionevole dubbio sulla sua natura di procedura di progressione verticale alla categoria superiore e non di mero passaggio ad una posizione più elevata nell’ambito della medesima area;

che in considerazione di quanto sopra nonchè del fatto che le controversie in tema di accesso alle categorie superiori rientravano nella giurisdizione del giudice amministrativo pure nei casi in cui, come quello in esame, si contestava l’annullamento in autotutela della procedura concorsuale, la Corte di Palermo ha rigettato l’appello, compensando integralmente le spese di lite fra le parti;

che il M. ha proposto ricorso per cassazione con il quale, senza contestare specificamente l’affermazione da ultimo riportata, si è in definitiva limitato a sostenere che tutte le procedure interne rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario e che, in ogni caso, aveva dal canto suo sempre operato nell’area tecnica, svolgendovi le mansioni proprie della categoria superiore, la cui formale attribuzione aveva di conseguenza rappresentato "una questione meramente economica" incapace di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo;

che il Comune di Bugio ha resistito con controricorso, con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa doglianza;

che le argomentazioni addotte dal ricorrente non meritano di essere condivise in quanto premesso che, come già sottolineato dal giudice a quo, non può farsi confusione fra area tecnica intesa come settore di attività ed area intesa come categoria d’inquadramento del personale, resta comunque fermo che nessun rilievo può essere attribuito alla eventualità che il M. possa avere di fatto svolto delle mansioni corrispondenti a quelle tipiche del posto messo a concorso;

che oltre a non essere di per sè sola sufficiente a determinare l’inquadramento superiore del M., cui potrebbe tutt’al più attribuire il semplice diritto a farselo riconoscere, tale circostanza sarebbe comunque ininfluente ai fini della giurisdizione, che non potendo variare da candidato a canditato, ma dovendo essere necessariamente unica per tutti, non dipende dalle rispettive posizioni specifiche dei singoli aspiranti, bensì dal tipo di posto da coprire che, giova ripeterlo, nel caso di specie riguardava un’area superiore a quella di appartenenza dei dipendenti ammessi a partecipare al concorso;

che ribadita pertanto la devoluzione della causa al giudice amministrativo (v., fra le altre, C. cass. nn: 9164 del 2006, 220 del 2007, 2288 del 2008 e 3051 del 2009), il ricorso del M. dev’essere di conseguenza respinto, con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;

che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio, rigetta il ricorso e condanna il M. al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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