T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 496

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 13 luglio 2003 – depositato il successivo 28 -, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale, la Prefettura di Frosinone ha respinto la richiesta di regolarizzazione avanzata ai sensi del D. L. n. 195/2002, convertito in L. 222/2002, ostandovi l’articolo 1, comma 8, lettera c);

Considerato che con rituale istanza depositata il 19 novembre 2009, il ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione del ricorso;

Visto l’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Considerato che con il primo motivo del ricorso in esame è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma, quindi che nella vicenda può richiamarsi il costante orientamento per il quale: "È illegittimo il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare di un extracomunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 8, lett. c) l. n. 222 del 2002, motivato con riferimento a una denuncia per un reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli artt. 380 e 381 c.p.p. a seguito della pubblicazione della sentenza 18 febbraio 2005 n. 78 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità della predetta normativa nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza."(Consiglio Stato, sez. VI, 25 maggio 2010, n. 3279; 25 agosto 2009, n. 5050);

Considerato che in ragione di tanto il ricorso deve esser accolto;

Considerato che le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare di cui in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego di regolarizzazione.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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