Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-10-2011, n. 21057 Competenza delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che con atto di citazione notificato il 22/2/2002, la srl EDIL COMFORT e la srl SEFIR – Società Edilizia Falegnameria Idraulica Romana hanno convenuto davanti al Tribunale di Firenze il Ministero della Difesa per sentirlo condannare al saldo del corrispettivo dovuto in relazione ad una serie di lavori che il convenuto non aveva interamente pagato perchè senza esserne stato richiesto dall’Agenzia delle Entrate, aveva preteso, di propria iniziativa, di applicare l’imposta di bollo di L. 20.000 non soltanto sugli atti dal contenuto negoziale, ma pure sui loro allegati che, invece, avrebbero potuto essere assoggettati all’imposta unicamente in caso d’uso e nella inferiore misura di L. 600; che il Ministero si è costituito sostenendo la infondatezza della pretesa avversa ed, ancor prima, la riconducibilità della causa nel novero di quelle devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

che il giudice adito ha, però, disatteso l’eccezione e condannato il convenuto al pagamento delle somme richieste con gli accessori e le spese di lite;

che il Ministero si è allora gravato alla Corte di appello, che con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto si trattava di una controversia di natura tributaria diretta ad accertare a quali atti e condizioni doveva essere applicata l’imposta di bollo;

che la COMFORT EDIL e la SEFIR hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi che nonostante l’assenza di qualsiasi provvedimento impositivo dell’Agenzia delle Entrate, rimasta del tutto estranea al giudizio, la Corte di appello aveva ritenuto di poter decidere la causa sulla base dei principi affermati da una giurisprudenza inconferente e, comunque, superata dai più recenti arresti della Corte di cassazione che, in una fattispecie assolutamente analoga, aveva invece concluso per la giurisdizione del giudice ordinario;

che il Ministero della Difesa ha depositato controricorso con il quale ha contestato l’ammissibilità e, in ogni caso, la fondatezza dell’impugnazione avversa perchè, nel caso in questione, si discuteva proprio della esistenza e della quantificazione di un’obbligazione tributaria sulla quale avrebbe potuto statuire soltanto la Commissione Provinciale competente per territorio;

che i due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente per via della loro intima connessione, risultano ammissibili e fondati perchè le società interessate hanno agito per ottenere l’integrale pagamento del corrispettivo pattuito per i lavori e, dunque, per il rispetto di un impegno contrattualmente assunto dalla controparte, la cui pretesa di rifiutarne l’adempimento in conseguenza della necessità di sottoporre tutti gli atti all’imposta di bollo, non comporta il venir meno della giurisdizione del giudice ordinario in quanto non tutte le cause in cui si discute di una norma fiscale si trasformano in controversie devolute alla cognizione delle Commissioni tributarie;

che proprio in considerazione di quanto sopra e della mancanza, in esse, di un atto impositivo e di una contestazione nei confronti dell’ente che lo aveva emesso, queste Sezioni Unite hanno stabilito che le vertenze fra sostituto e sostituito d’imposta in tema di effettuazione delle ritenute ed esercizio del diritto di rivalsa non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario perchè relative a domande proposte nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico senza pregiudizio del potere spettante all’organo munito di sovranità fiscale (C. cass. nn. 15031 del 2009, 26820 del 2009 e 2064 del 2011);

che per le medesime ragioni dev’esser dichiarata la giurisdizione del giudice ordinano anche nel caso di specie, in cui non vi è stata l’emanazione di alcun atto impositivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, nè la sua citazione od il suo intervento nel giudizio che, come si è visto, è stato promosso in via immediata e diretta per l’esecuzione di una prestazione convenzionalmente assunta in posizione paritetica dall’Amministrazione e non per l’accertamento dell’esistenza o meno di un obbligo tributario, che nell’economia della vertenza costituisce un semplice passaggio intermedio da compiere per mezzo di una valutazione incidentale incapace di spiegare effetti sull’Ufficio finanziario;

che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie il ricordo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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