Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 09-06-2011, n. 23256 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica di Chiavari ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in data 17.6.2010 – con la quale il Gip di quel tribunale aveva respinto la richiesta di archiviazione imponendo al PM di formulare, a carico di M.A., l’imputazione di cui agli artt. 81 e 610 c.p., deducendo abnormità del provvedimento in quanto, essendo stato iscritto nel registro notizie di reato quello di cui all’art. 614 c.p., il Gip avrebbe in tal modo scavalcato i poteri di iniziativa del PM. Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto i poteri di controllo del Gip si estendono alla notizia di reato nella sua interezza, con conseguente potere di respingere la richiesta di archiviazione imponendo la formulazione dell’imputazione anche sotto una diversa qualificazione del fatto.
Motivi della decisione

Secondo quanto correttamente osservato dal PG, il Gip, in sede di esame della richiesta di archiviazione, è investito della cognizione del fatto oggetto della notitia criminis, con la conseguenza che i suoi poteri si estendono all’imposizione della formulazione dell’imputazione, anche sotto una diversa qualificazione (Cass. sez. 6 13-10-2009, PM in proc. Anzellotti ed altro; Cass. sez. 5 10-5- 2005, PM in proc. Zamponi).

Non senza rilevare, poi, che, in presenza di tassativi limiti alla ricorribilità del provvedimento, il richiamo alla categoria dell’abnormità è comunque non pertinente. Nella specie, infatti, non è ravvisabile nè un’ipotesi di abnormità strutturale (esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale – carenza di potere in astratto, ovvero deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo schema di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge – carenza di potere in concreto), nè un’ipotesi di abnormità funzionale, cioè di stasi del procedimento che imponga al pubblico ministero un adempimento concretizzante atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Ipotesi soltanto in presenza delle quali, secondo la giurisprudenza di questa corte, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione, mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (Cass. SU 25957/2009).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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