T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 493 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza 196 del 5 novembre 2001 con cui è stata ingiunta la demolizione di alcune opere interne eseguite in un fabbricato di proprietà del ricorrente. Con l’ordinanza collegiale R.O. 453/2003 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; costituisce infatti giurisprudenza amministrativa ormai consolidata che la presentazione, in epoca successiva all’ingiunzione alla demolizione, di istanza di accertamento di conformità "produce l’effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile il ricorso proposto avverso la stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa. Pertanto, il ricorso giurisdizionale avvero un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all’istanza di condono edilizio, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento di rigetto" (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5846, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 maggio 2010, n. 10574).

Deve solo aggiungersi che nessun residuo interesse alla verifica della legittimità dell’ingiunzione alla demolizione può residuare alla presentazione, senza riserve o condizioni, di una istanza di accertamento di conformità, dato che essa implica evidentemente il riconoscimento dell’abusività delle opere per le quali viene richiesta la sanatoria ex post all’amministrazione.

Nulla spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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