Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 09-06-2011, n. 23230 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 20.10.2003, S.G. veniva condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale amministratore della s.r.l. Omet, dichiarata fallita il 15.12.1997, distraendo beni non rinvenuti dalla curatela, o ricavi ottenuti dall’alienazione degli stessi, per un valore complessivo di oltre L. 180.000.000, ed occultando o comunque tenendo i libri contabili in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari della fallita.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in particolare con riguardo al pagamento da parte della fallita di somme di denaro in favore del costruttore Sc.Fi. in relazione a lavori su un immobile di proprietà dell’imputato, al mancato rinvenimento di attrezzature contabilmente risultanti come conferite alla Omet con la cessione alla stessa della ditta individuale dello S., all’omessa consegna della contabilità alla curatela fino ad oltre due anni dal fallimento ed alla presenza in detta contabilità di dati incompleti e di annotazioni a matita.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. con memoria depositata successivamente al ricorso, l’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata in quanto effettuata all’imputato presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Gullotta in Catania, via Basile 31, e non a quello del difensore fiduciario e domiciliatario Avv. Vincenzo Gullotta sito in viale Rapisardi 405;

2.2. inutilizzabilità della acquisita relazione del consulente A., incaricato dalla curatela, in quanto atto di un procedimento civile non definitivo nel quale il difensore dell’imputato non aveva partecipato all’assunzione della prova;

2.3. omessa assunzione di prove decisive costituite da perizia contabile sull’importo della distrazione e sull’impossibilità di ricostruire le movimentazioni della fallita e dall’audizione testimoniale di Sc.Fi. sulla causale delle somme ricevute dall’imputato, tenuto conto dell’omesso esame da parte del consulente della documentazione prodotta dall’imputato alla Sezione fallimentare del Tribunale;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando l’omessa valutazione della riferibilità dei versamenti e delle annotazioni contabili oggetto di imputazione al periodo in cui la società fallita era gestita da Sp.Pa., del ritardo con cui gli organi fallimentari avevano provveduto ad apporre i sigilli e a redigere l’inventario, delle gravi condizioni di salute che avevano imposto il ricovero dello S. subito dopo la dichiarazione di fallimento, dell’essere i pagamenti in favore dello Sc. regolarmente contabilizzati e relativi ad un immobile nel quale la fallita operava e registrato in contabilità alla voce terreni e fabbricati e dello stato di decozione in cui la società già si trovava all’atto della nomina dello S. quale amministratore;

2.5. violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nelle ipotesi di cui agli artt. 217 e 220 L. Fall., non risultando osservando che la ritardata consegna delle scritture contabili non era accompagnata dal fine di recare pregiudizio ai creditori e non aveva impedito la ricostruzione dei movimenti finanziari della fallita da parte del curatore.
Motivi della decisione

1. La preliminare eccezione del ricorrente in ordine all’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza impugnata è infondata. Dagli atti l’estratto risulta invero notificato in data 10.5.2010 al difensore domiciliatario dell’imputato; non senza considerare, comunque, che l’avvenuta presentazione del ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, consumando il potere di impugnazione all’esercizio del quale è funzionale la notifica della sentenza oggetto di gravame, preclude la deduzione di nullità della notifica stessa (Sez. 1, n. 20360 del 30.5.2006, imp. Hrustic, Rv.

234286).

2. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita inutilizzabilità della relazione del consulente incaricato dalla curatela è infondato.

Il presupposto da cui muove l’assunto del ricorrente, ossia l’essere stata la relazione in esame acquisita quale atto di un procedimento civile, è inesatto. L’acquisizione veniva invero disposta ai sensi dell’art. 501 cod. proc. pen., trattandosi di atto consultato dal consulente tecnico nel corso della sua deposizione; ed il contenuto della relazione veniva pertanto legittimamente utilizzato in quanto oggetto della testimonianza. Tanto rende evidentemente irrilevanti i rilievi difensivi, in ordine ai quali va peraltro osservato che la relazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta in un procedimento civile non definito con sentenza irrevocabile può comunque essere acquisita ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. nella sua veste generale di documento (Sez. 3, n. 22821 del 25.2.2003, imp. Esposito, Rv. 225229; Sez. 2, n. 7916 del 5.2.2008, imp. Rossi, Rv.239546); il divieto di acquisizione di cui all’art. 238 c.p.p., comma 2, è invero espressamente limitato ai verbali delle prove assunte nel processo civile, quale l’atto in questione non può evidentemente essere considerato, e a detti verbali è altresì ristretta la previsione del successivo comma secondo bis dello stesso articolo in tema di necessaria partecipazione del difensore alla formazione della prova nel diverso procedimento.

3. Anche il motivo di ricorso relativo all’omessa assunzione della perizia contabile e della deposizione del teste Sc. è infondato.

La perizia, per la sua intrinseca natura di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle patti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, non può essere qualificata come prova decisiva (Sez. 4, n. 14130 del 22.1.2007, imp. Pastorelli, Rv.

236191). Con riferimento peraltro ad entrambe le prove sollecitate dalla difesa, il carattere eccezionale dell’istituto della rinnovazione e la conseguente discrezionalità del relativo giudizio, fondato sul ritenere il giudice di non poter decidere sul gravame allo stato degli atti, consentono di ricavare per implicito il diniego sulla richiesta difensiva dalla complessiva argomentazione della sentenza d’appello, laddove nella stessa si dia conto di elementi tali da sostenere una decisione sul materiale acquisito (Sez. 4, n. 43966 del 6.11.2009, imp. Morelli, Rv. 245527); la giustificazione che si vedrà essere congrua in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, presentando siffatti requisiti, esclude il vizio motivazionale qui in discussione.

4. In effetti infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

La sentenza impugnata motivava invero adeguatamente sulle questioni sollevate dal ricorrente in ordine sia alla riferibilità dei pagamenti effettuati in favore dello Sc. alla gestione della fallita, escludendola per non essere quest’ultima titolare dell’immobile a cui i versamenti afferivano, sia all’attribuzione della gestione di fatto della società a Sp.Pa., argomento del quale veniva valutata l’inidoneità a contrastare il rilievo della posizione formale dello S. rispetto alla limitata quota sociale del 10% detenuta dallo Sp. a fronte di quella del 90% controllata dallo S. fin dal 1991, all’intestazione allo S. della ditta individuale ceduta il 27.7.1992 alla Omet ed al periodo di esercizio della carica amministrativa da parte dell’imputato, prolungatosi dal 2.12.1994 al 15.12.1997 e tale da rendere inevitabile la cognizione delle irregolarità gestionali riscontrate. La decisione qui impugnata si integra peraltro con quella di primo grado ove quest’ultima valutava le condizioni di salute dell’imputato come inadeguate a giustificare, per la loro cronicità, l’omesso deposito della contabilità per oltre due anni, ed evidenziava l’esclusiva pertinenza alla persona dello S. dell’immobile a cui afferivano i pagamenti verso lo Sc..

Rispetto a queste considerazioni i rilievi del ricorrente propongono unicamente una diversa lettura delle stesse risultanze, che non incrina la logicità delle conclusioni dei giudici di merito. Nè risultano rilevanti l’appostazione nella contabilità della fallita dell’immobile oggetto dei rapporti con lo Sc., inidonea a superare il dato dell’appartenenza dello stesso all’imputato, e l’asserita insorgenza dello stato di decozione prima dell’assunzione della carica da parte dell’imputato, attesa l’estraneità del dissesto alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell’insolvenza (Sez. 1, n. 40172 dell’1.10.2009, imp. Simonte, Rv.

245350).

5. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla mancata riqualificazione dei fatti contestati nelle ipotesi di cui agli artt. 217 e 220 L. Fall., tesi peraltro sostenuta con riferimento esclusivo alla condotta di bancarotta documentale. Anche per questo profilo la motivazione della sentenza impugnata è invero congrua nell’evidenziare la necessità di valutare il carattere doloso dell’occultamento delle scritture per un verso rispetto all’esistenza di fatti distrattivi e per altro con riguardo alla lacunosità delle scritture stesse, elementi indicativi dell’intento o comunque della consapevolezza di impedire o ostacolare la ricostruzione di vicende gestionali rilevanti.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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