T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe proposto si impugna il decreto ministeriale del 26 aprile 2002 con il quale il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio ha annullato il parere favorevole, espresso dal comune di Veroli con atto 178/1314 del 12 ottobre 2001, in ordine alla sanatoria di opere di consolidamento statico e conservative realizzate in località Tesoro in Veroli.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Tra i vari motivi di ricorso, deve essere esaminato per primo quello relativo alla violazione dell’articolo 151 D.Lgs. 490/1999, dal cui accoglimento ne deriva la fondatezza sostanziale del ricorso e l’inutilità, per ragioni di economia processuale, di procedere all’esame degli altri motivi. Ritiene il collegio che la doglianza sia fondata in quanto nell’atto impugnato è stata compiuta una valutazione di merito delle opere realizzate non consentita alla sovrintendenza che può soltanto riesaminare l’atto sotto il profilo della illegittimità. E’ noto il principio espresso dal Consiglio Stato (tra cui C.d.S. sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 50), che questo collegio condivide, secondo cui " Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza Statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub – delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione". Nell’ipotesi in esame la soprintendenza si è sostanzialmente trincerata dietro una formale dichiarazione di illegittimità dell’atto, compiendo in realtà un riesame di merito delle valutazioni già espresse dal comune.

L’atto impugnato deve pertanto essere annullato. Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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