Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-10-2011, n. 21052 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

Rilevato che P.L., in proprio e nella qualità di legale rappresentante del partito politico "Venetie per l’autogoverno", nonchè di candidato alla presidenza della Regione Veneto per il predetto partito, ha proposto ricorso al TAR per ottenere l’ammissione del medesimo alla competizione elettorale del marzo 2010 previo accertamento incidentale della esistenza del soggetto "Autogoverno del popolo veneto" e dei diritti della minoranza "popolo veneto"; che il giudice adito ha, però, rigettato il ricorso, sottolineando in particolare, per quel che riguardava la domanda di ammissione alla competizione elettorale malgrado la mancata sottoscrizione della lista da parte del previsto numero di elettori, che tale regola era il frutto del principio di rappresentatività e che quest’ultimo era destinato a valere anche per le minoranze;

che il P. ha interposto appello, sostenendo in definitiva che il TAR avrebbe dovuto disapplicare la norma statale in tema di sottoscrizione delle liste in quanto impediva l’autodeterminazione del popolo veneto in violazione della risoluzione regionale n. 42/1998, della L. n. 302 del 1997, della CEDU e del Trattato di Lisbona;

che costituitisi in giudizio la Regione Veneto ed il Ministero dell’Interno ed intervenuti ad adiuvandum la Rappresentanza dei Cimbri dell’Altopiano di Asiago, B.M., G.M. e L.A., il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame, compensando per intero le spese di lite fra le parti;

che unitamente al B., alla G. ed al L., il P. ha proposto, sia in proprio che nella qualità, ricorso per cassazione (illustrato da successiva memoria), deducendo con il primo motivo violazione e falsa interpretazione di norme di legge, manifesta illogicità e contraddizione della motivazione sulle modalità di tutela elettorale e culturale delle minoranze nazionali e del popolo Veneto;

che con il secondo motivo i ricorrenti hanno invece dedotto violazione e falsa interpretazione di norme di legge, manifesta illogicità e contraddizione della motivazione sul significato giuridico di "popolo veneto" e di "nazione";

che mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva, il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione, partecipando poi alla discussione pubblica, all’esito della quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di controparte;

che anche il PG ha richiesto alla Corte di voler dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

che a questo proposito giova rammentare che in base all’art. 111 Cost., u.c., le sentenze del Consiglio di Stato possono essere impugnate soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, la cui insussistenza non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ma deve essere fatta valere con l’appello qualora il TAR abbia, come nel caso di specie, deciso la causa riconoscendo, sia pure per implicito, la riconducibilità della stessa nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo (C. cass. 24883 del 2008 e altre successive);

che i ricorrenti non risultano, invece, avere mai mosso alcun rilievo del genere nè con il ricorso in appello, nè con quello per cassazione in cui, come si è visto sopra, si sono limitati a lamentare il malgoverno della normativa di riferimento, nonchè l’incongruenza delle argomentazioni addotte dal Consiglio di Stato che, da parte sua, ha deciso la controversia sulla base di una ragionata interpretazione della legge vigente, senza sconfinare nella sfera di attribuzioni del Legislatore o della Pubblica Amministrazione; che il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile, con condanna del P. e degli altri ricorrenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese sostenute dal Ministero dell’Interno, liquidate in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese sostenute dal Ministero dell’Interno, che liquida in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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