Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 09-06-2011, n. 23229 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21-5-2010, la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa il 16-10-2008, ad esito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Trani, riduceva la pena inflitta ad I.M. per i reati di cui agli artt. 609 bis e 594 c.p., confermando nel resto la decisione di primo grado.

I fatti avvenivano in (OMISSIS), sulle scale del condominio dove abitava la p.o. L.V., costituita parte civile, in occasione di un alterco tra la stessa e l’imputato, originato da una contestazione della prima in ordine alla qualità del servizio prestato dal secondo, quale addetto alle pulizie.

Secondo la L., ritenuta attendibile, I., nel corso della lite, l’aveva offesa e, spingendola contro il muro, le aveva toccato il seno e le parti intime, finchè, alle sue grida, era accorsa la sorella S..

Con il ricorso proposto per il tramite del difensore, avv. Leonardo Iannone, l’imputato ha dedotto quattro motivi di doglianza.

1) Violazione dell’art. 609 bis c.p., in ordine all’elemento sia oggettivo che soggettivo e vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova. La corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i contatti fisici, essendo intervenuti nel corso di un alterco, erano di dubbia connotazione sessuale oggettiva, oltre che di non provata connotazione psicologica in tal senso, come confermato dal fatto che L.S. aveva visto l’imputato toccare soltanto il seno della sorella V. mentre la sospingeva contro il muro, mentre non lo aveva visto palpeggiare quella zona o le parti intime della sorella, nè quest’ultima le aveva riferito nulla al riguardo. La circostanza che l’imputato avesse presentato querela per un’aggressione subita alcuni giorni dopo ad opera del marito della p.o., e di alcuni parenti di questi, doveva indurre ad attribuire un intento ritorsivo alla querela presentata solo in seguito dalla L. per i fatti di causa, mentre i giudici di secondo grado avevano illogicamente ritenuto l’aggressione una forma di reazione a tali fatti, ascrivendo il mancato riferimento agli stessi, nel corso dell’azione, a riserbo del marito della donna, per contro non addotto da alcuno.

2) Inosservanza dell’art. 599 c.p., comma 2, omesso esame del relativo motivo di gravame e conseguente omessa motivazione, avendo la corte di merito esaminato soltanto la questione della reciprocità delle offese, ma non quella della provocazione, da ravvisare nella ennesima contestazione, da parte della L., della scadente qualità del servizio di pulizia.

3) Erronea determinazione della pena laddove la corte ha operato la riduzione per le generiche alla pena base, anzichè a quella complessiva.

4) Inesistenza dell’atto di costituzione di parte civile. La costituzione veniva effettuata all’udienza preliminare del 16-10-2008 (rectius 16-6-2008) con atto privo di data, dal sostituto processuale del difensore, privo di procura speciale della L., non presente all’udienza.

Il 29-3-2011 il difensore ha depositato "Motivi nuovi", il 4-4-2011 l’imputato personalmente ha presentato memoria con documenti.
Motivi della decisione

1) Il primo motivo è infondato. L’assunto che vorrebbe i toccamenti frutto di mera accidentalità nel corso dell’alterco, potrebbe avere un minimo di fondamento se tra i due fosse intervenuta una colluttazione nella quale entrambi si fossero reciprocamente attinti, mentre, come risulta dalle sentenze di merito, il corpo a corpo fu opera esclusiva di I. che immobilizzò la donna contro il muro del pianerottolo e ivi la toccò – si badi – non solo sul seno, ma nelle parti intime, con movimento (evidenziato nella sentenza di primo grado), in su e in giù, incompatibile, quindi, con un gesto involontario. Nè la mancata percezione di tale fase dei toccamenti da parte di L.S., peraltro intervenuta in un secondo tempo a seguito delle grida della sorella, a molestie già in atto, esercita alcun effetto sulle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, avendo gli stessi positivamente vagliato, con motivazione logica che si sottrae al vizio di legittimità, l’attendibilità complessiva di L.V..

Attendibilità che – va sottolineato – è stata ritenuta avvalorata dai giudici di merito, con ragionamento del tutto logico, sotto il profilo dell’avvenuta molestia, dalla successione delle vicende successive, e cioè la spedizione punitiva posta in atto, pochi giorni dopo, ai danni del prevenuto dal marito della donna, con l’ausilio di alcuni parenti; la querela di I. per tale fatto; la querela della L. per quelli oggetto del procedimento.

Cronologia determinata, in modo plausibile, dal fatto che la p.o. e i familiari avevano scelto, in un primo tempo, di non dare pubblicità all’accaduto, per ovvie ragioni di riservatezza, impartendo tuttavia una sonora lezione al colpevole – assai più compatibile con il fine di lavare l’offesa arrecata al pudore della L., che con lo scopo far pagare ad I. una semplice discussione con la predetta-, decidendo poi, una volta che l’imputato aveva denunciato l’aggressione, di uscire allo scoperto affinchè la precedente condotta di questi non restasse impunita.

Sotto il versante della sussistenza dell’elemento soggettivo poi, la sufficienza della volontà di invadere la sfera sessuale altrui, conclamata dai gesti di I. descritti dalla L., rende infondata la relativa doglianza.

2) Il motivo relativo alla provocazione è infondato non potendo configurare fatto ingiusto – cioè intrinsecamente illegittimo in quanto contrario alle norme del vivere civile e in antitesi con i principi dell’ordinamento o del diritto naturale -, la contestazione da parte della L., per quanto in ipotesi ingiustificata, del servizio di pulizia.

3) Manifestamente infondato il terzo motivo. La riduzione di pena per le generiche è stata infatti correttamente effettuata sulla pena base, e non su quella frutto dell’aumento per la continuazione, dal momento che tale aumento opera, ex art. 81 c.p., comma 1, richiamato nel comma 2 della stessa norma, sulla "pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave", già determinata, quindi, tenendo conto delle circostanze.

4) Del pari infondata la questione di inesistenza della costituzione di parte civile. Invero, per quanto la costituzione venne effettuata, all’udienza 16-6-2008, alla quale non era presente la p.o., invece che dal difensore della L., nominato procuratore speciale dalla stessa, da un sostituto di questi, l’atto ha piena validità poichè la facoltà di delegarlo era espressamente prevista nella procura, tra l’altro proprio con riferimento alla persona del sostituto comparso all’udienza (Sez. 5, Sentenza n. 1194 del 08/02/2005).

Mentre nessuna efficacia sulla validità dell’atto esplica la circostanza che lo stesso, in luogo di indicare la data, recasse la dizione "Trani lì data del deposito", in quanto tale formula gli conferiva automaticamente la data del 16-6-2008, data del deposito in udienza.

Va comunque rilevato che ogni questione relativa alla costituzione della parte civile, è irrimediabilmente preclusa non essendo stata sollevata nei termini di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1.

Occorre da ultimo osservare che i "Motivi nuovi" depositati dal difensore il 29-3-2011, oltre ad essere tardivi, sono anche privi del carattere di novità, limitandosi a ripercorrere le argomentazioni già svolte nel ricorso, senza aggiungere ulteriori elementi. La memoria, pervenuta il 4-4-2011, a firma dell’imputato e della moglie, con allegati documenti, contiene argomenti in fatto già oggetto di esame nelle sentenze di merito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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