Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 09-06-2011, n. 23163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c) ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte del giudice sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220443);

Ritenuto, pertanto, che l’ordinanza impugnata, adottata in violazione del suddetto principio di diritto, deve essere annullata;

Considerato che il rinvio deve essere disposto alla Corte di Appello di Campobasso, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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