Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che, come dichiarato a verbale dal difensore della ricorrente nella discussione orale nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2011, l’Amministrazione intimata ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di revisione della patente di guida n. 2165/RA del 24.8.2010, impugnato dalla sig.ra B.M. con il ricorso in epigrafe;
Rilevato pertanto che, con l’elisione dell’oggetto del presente giudizio, è venuta meno la materia del contendere, e pertanto il Collegio non può che darne atto, dichiarando cessata la materia del contendere e pronunciando sulle spese del presente giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente in euro 1.500,00 (=millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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