Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 09-06-2011, n. 23142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza in data 21 aprile 2010, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace della stessa sede, in data 15 maggio 2009, che aveva assolto L.C. dal reato di danneggiamento di un terreno di proprietà di F.C., per non avere commesso il fatto, condannava il querelante F. al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 31. Il ricorrente assume che l’appello doveva considerarsi inammissibile, giacchè l’impugnazione andava indirizzata alla Corte di Cassazione, in quanto, in applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 la legittimazione dell’imputato ad impugnare la sentenza del giudice di pace nel caso concreto si rinviene all’art. 574 c.p.p., comma 2, mentre per l’individuazione del mezzo di impugnazione proponibile, dovrebbe applicarsi il comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale "l’impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza" e, trattandosi di sentenza di proscioglimento, l’art. 37 del citato D.Lgs. prevede quale mezzo di impugnazione esclusivamente il ricorso per cassazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla presente motivazione. Ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, "nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale". In mancanza di specifica previsione del suddetto decreto, l’impugnazione dell’imputato assolto contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali è prevista dall’art. 574 c.p.p., comma 2, e, per quanto concerne il mezzo di impugnazione, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che essa "è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza". Tali disposizioni sono quelle di cui all’art. 37, comma 2 del citato D.Lgs., relative all’impugnazione delle sentenze di proscioglimento, e non quelle di cui al comma 1 dello stesso articolo, poichè non si tratta dell’ impugnazione di statuizioni civili a carico dell’imputato, bensì della omessa condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e al risarcimento dei danni (art. 541 c.p.p., comma 2). Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: "l’impugnazione da parte dell’imputato della sentenza di proscioglimento del giudice di pace che abbia omesso di pronunciarsi sulla condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e, in caso di colpa grave, al risarcimento dei danni è proponibile soltanto con il ricorso per cassazione".

La sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, impugnata con il presente ricorso, deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, mentre deve essere qualificata come ricorso per cassazione l’impugnazione proposta dal L. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 15 maggio 2009.

L’impugnazione così convertita può essere direttamente esaminata in questa sede, per evidenti ragioni di economia processuale, e deve essere constatata la omissione totale di motivazione e, quindi, di pronuncia da parte del Giudice di Pace con riferimento alla richiesta dell’imputato di condanna del querelante alle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni. Pertanto, anche la citata sentenza del Giudice di Pace deve essere annullata, con rinvio davanti allo stesso giudice perchè si pronunci sulla richiesta dell’imputato assolto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato come ricorso per cassazione l’appello proposto da L.C., annulla la sentenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 15 maggio 2009, con rinvio davanti allo stesso Giudice di Pace limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di L. C. di condanna del querelante al pagamento delle spese e al risarcimento del danno.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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