T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 894 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che la disciplina in materia di pubblico impiego affida alla giurisdizione del giudice amministrativo – oltre alle residuali categorie di personale ancora a regime di diritto pubblico ex art. 3 del D. Lgs. 165/01 e alla materia delle procedure concorsuali – esclusivamente gli atti generali indicati all’art. 2 del D. Lgs. citato, con i quali si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, si determinano le dotazioni organiche complessive (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III – 13/5/2008 n. 626; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 17/3/2007 n.1054; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II – 17/1/2007 n.12);

– che nella specie si controverte sul trattamento economico degli ex lettori dell’Università, ed in particolare sulla scelta dell’amministrazione di non dare esecuzione ad una sentenza della Corte d’Appello di Milano, provvisoriamente esecutiva ed appellata in Cassazione;

– che pertanto l’oggetto della lite afferisce in via diretta alla retribuzione dovuta nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato tra gli ex lettori e l’Università, sul quale tra l’altro è sorto un ampio contenzioso ancora pendente, sempre governato dal giudice ordinario;

– che anche prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 80/98 la Corte di Cassazione ha costantemente affermato l’appartenenza al giudice ordinario delle controversie vertenti fra le università ed i lettori di madre lingua straniera, "il cui rapporto di lavoro ha natura privatistica per espressa qualificazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, comma 1, e ciò anche quando essi tendano ad ottenere il riconoscimento come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sent. 26 ottobre 1984, n. 5199, 5 aprile 1991, n. 3564, 20 gennaio 1992, n. 665, 15 marzo 1993, n. 3057, 22 settembre 1993, n. 9647, 24 novembre 1993, n. 11609, 15 febbraio 1991, n. 1586, 25 marzo 1993 n. 3575, tutte richiamate da Cassazione sez. unite civili – 4/1/2007 n. 18)";

– che non incide sulla questione la locuzione racchiusa nell’impugnata deliberazione in data 5/4/2011 – per cui l’Università (su parere dell’Avvocatura dello Stato) ha deciso di dare automatica applicazione in via amministrativa alla L. 240/2010 – in quanto la risoluzione si innesta sulla (controversa) quantificazione del trattamento economico spettante e ne assorbe la natura afferente al rapporto di lavoro;

Atteso:

– che si rende necessario fare applicazione dell’art. 11 del D. Lgs. 104/10 (rubricato "Decisione sulle questioni di giurisdizione"), il quale stabilisce al comma 1 che "Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito";

– che il comma 2 statuisce tra l’altro che "sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato", ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;

– che conseguentemente, declinata la propria giurisdizione, questo Collegio dà atto che il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario – termine fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – è pari a tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione;

– che le spese di giudizio devono essere poste a carico della parte ricorrente, previa compensazione parziale nella misura del 50% in ragione del fatto che la presente controversia trae comunque origine da una sopravvenienza normativa;

– che la brevità del presente giudizio e la perdurante pendenza della lite presso il giudice ordinario inducono il Collegio a non applicare l’art. 26 comma 2 del Codice del processo amministrativo che prevede – quando la decisione sia fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati – un indennizzo per il "danno lecito da processo", cioè il nocumento che la parte vittoriosa ha subito per l’esistenza e durata del processo, anche se promosso in assoluta buona fede (così qualificato da Consiglio di Stato, sez. V – 31/5/2011 n. 3252);
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara che la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario.

Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi e nei limiti fissati dall’art. 11 del D. Lgs. 104/2010.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 1.100 Euro a titolo di competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge;

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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