T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 893 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che ai sensi dell’art. 18 comma 1 del regolamento regionale 1/2004 "Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell’ente gestore, la decadenza dall’assegnazione nei confronti di chi:

a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o sue pertinenze;

b) nel corso dell’anno lasci inutilizzato l’alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall’ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro";

– che la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare per mancata stabile abitazione del medesimo presuppone – anche in assenza di un abbandono formale e definitivo – un comportamento comunque indicativo di un disinteresse o di un non prevalente interesse del soggetto ad un’occupazione stabile e continua (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II – 23/4/2007 n. 1284);

– che l’abbandono dell’alloggio non deve interpretarsi come derelizione assoluta del medesimo, dato che anche l’utilizzazione di un appartamento di edilizia economica e popolare sostanzialmente come abitazione supplementare confligge con le finalità della disciplina pubblicistica, intesa ad assicurare una casa a chi effettivamente ne ha bisogno (Consiglio di Stato, sez. IV – 21/6/2009 n. 4998);

Atteso:

– che l’istruttoria deve evidenziare elementi probatori tali da consentire di affermare – con ragionevole certezza – che l’assegnatario dell’appartamento non vi dimori effettivamente ed abitualmente;

– che nella specie si registrano plurimi indizi – chiari, precisi e concordanti – i quali attestano che parte ricorrente ha abbandonato da tempo l’appartamento assegnatole, permettendo l’occupazione al nipote;

– che la prima segnalazione di mancata occupazione dell’alloggio risale al 15/10/2001, mentre la nota della Polizia Municipale del 2/11/2001 attesta che la Sig.ra Zambelli era già ospite presso la figlia;

– che, in esito agli accertamenti compiuti anche a distanza di tempo – e precisamente in data 11/4/2007, 16/9/2008 e 2/3/2010 (cfr. doc. 5, 7 e 10 Comune) – l’assegnataria non è stata mai reperita nell’appartamento;

– che nella seconda e nella terza ispezione è risultato presente il solo nipote;

– che anche nel corso della verifica effettuata il 27/1/2011 l’Agente incaricato non ha segnalato cambiamenti della situazione di fatto già descritta dopo i sopralluoghi precedenti;

Dato atto:

– che in definitiva è emerso che parte ricorrente non utilizza l’appartamento da diversi anni, mentre non risulta richiesta alcuna autorizzazione all’assenza ex art. 18 comma 1 della L.r. 1/2004 ed anzi le istanze di ospitalità del nipote sono motivate dalla necessità di assistere la nonna proprio in Via Cerasoli n. 9;

– che i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche – per i quali non sono indicati con precisione i periodi – ed i problemi acustici non costituiscono ragioni sufficienti a giustificare la perdurante assenza dall’alloggio assegnato;

Tenuto conto:

– che la decadenza per mancata stabile occupazione non è un provvedimento a carattere sanzionatorio, ma un atto di autotutela a garanzia del perseguimento del pubblico interesse all’effettiva destinazione di un certo patrimonio immobiliare alle esigenze dei bisognosi (Consiglio di Stato, sez. IV – 21/6/2009 n. 4998);

– che nella specie sussiste, in definitiva, il requisito oggettivo della mancata stabile occupazione, desumibile dalle risultanze di ripetuti accertamenti, i quali in un ampio arco temporale non hanno mai permesso di rintracciare la persona titolare dell’appartamento;

– che, in presenza di un quadro probatorio esauriente ed univoco, non è necessario disporre ulteriori integrazioni istruttorie;

Evidenziato:

– che pertanto il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della natura giuridica della posizione soggettiva coinvolta;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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