Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 09-06-2011, n. 23140 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 11 marzo 2010, confermava la condanna pronunciata il 24 marzo 2009 dal G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 800 di multa nei confronti di V.A., dichiarato colpevole di molteplici delitti, commessi in concorso, di rapina aggravata, detenzione e porto di pistola, nonchè del delitto di ricettazione di autovettura provento di furto utilizzata per commettere una rapina. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 648 c.p., in quanto la sentenza impugnata ha affermato che il V., quale concorrente nelle rapine, ha partecipato consapevolmente anche alla ricettazione dell’autovettura utilizzata nell’occasione, sebbene egli avesse svolto il ruolo di autista di una seconda autovettura, senza avere mai avuto la diretta disponibilità di quella ricettata.

Il ricorrente osserva che il bene di provenienza delittuosa era rimasto nella materiale disponibilità dell’autore del reato presupposto (il furto), così che non sarebbe ipotizzabile che il coimputato nel delitto di rapina possa, attraverso la mera codetenzione della res, aver maturato una disponibilità del tutto autonoma rispetto a quella dell’autore del furto, mancando una necessaria soluzione di continuità tra il possesso del bene da parte dell’autore del reato presupposto e la ricezione del bene da parte del presunto ricettatore.

2) contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, in ordine alla ritenuta responsabilità per i capi U-bis ed S, riguardanti detenzione e porto di pistola.

Il ricorrente afferma che i chiamanti in correità, D. e Do., non superano il vaglio di attendibilità intrinseca, nè la mancanza di prova può ritenersi colmata dalla confessione della rapina di cui al capo O), atteso che proprio tale ammissione in ordine ad alcuni dei fatti contestati renderebbe maggiormente necessaria una rigorosa valutazione probatoria in ordine ai capi non ammessi.
Motivi della decisione

E’ fondato il motivo di ricorso con il quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 648 c.p., di cui al capo J) dell’imputazione. Infatti, da tale capo di imputazione risulta che autore materiale del furto della autovettura Wolkswagen Golf tg. (OMISSIS) era Do.So., concorrente nella rapine di cui ai capi O) e R). Ebbene, se più persone sono concorrenti in una rapina, sono anche concorrenti nei reati finalisticamente connessi, essendovi, certamente, nel caso di specie, all’origine del furto un previo accordo per procurarsi il mezzo necessario alla commissione della rapina: il concorso nel reato presupposto esclude, per espresso disposto dell’art. 648 c.p., la configurabilità della ricettazione.

Infondata è, invece, la censura di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, perchè sul punto della attendibilità dei dichiaranti D. e Do. la sentenza impugnata argomenta puntualmente e senza vizi logici o giuridici; d’altro canto, qualsiasi diversa valutazione esula dall’ambito di cognizione di questo giudice di legittimità.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo J), che deve essere qualificato come concorso in furto aggravato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo J), che qualifica come concorso in furto aggravato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *