Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– che l’amministrazione si è pronunciata negativamente per 12 istanze di autorizzazione sulle 15 depositate dalla ricorrente;
– che in esito alla disposta istruttoria parte ricorrente ha rinunciato alla propria pretesa con riguardo a 3 cartelli (Km. 41+200 sx, 41+504 sx, 41+395 dx);
– che per il resto i vizi illustrati nel ricorso introduttivo appaiono meritevoli di positivo scrutinio;
Atteso:
– che l’atto impugnato si fonda essenzialmente sul parere negativo espresso dall’Ufficio di Polizia Locale;
– che il rilevamento di numerose posizioni in un unico tratto di strada rappresenta un problema organizzativo interno all’Ente, e le relative difficoltà non possono essere opposte ad un operatore economico, oltretutto in presenza di pratiche già istruite con la documentazione ritenuta necessaria (cfr. produzione di planimetria quotata e in scala con note di parte ricorrente dell’1/12/2010);
– che l’eventuale presenza di altri cartelli e segnali stradali impone al Comune di attivarsi per verificare – anche con sopralluoghi in loco – l’effettiva sussistenza dei manufatti, la loro regolarità e la distanza dagli impianti richiesti, al fine di decidere sulle istanze con cognizione di causa;
– che le ragioni di opportunità invocate nel parere (rilascio di 2/3 cartelli alla volta e soltanto per manufatti "definitivi" con i messaggi pubblicitari delle ditte interessate) oltre a non fondarsi su alcun dato normativo, risultano ledere indebitamente il diritto all’iniziativa economica costituzionalmente riconosciuto, senza che affiorino interessi pubblici prevalenti di segno contrario;
Considerato:
– che la circostanza per cui la strada è divenuta di competenza comunale da poco tempo può al massimo giustificare una sospensione del procedimento per il tempo strettamente indispensabile a completare l’attività istruttoria, mentre non può suffragare un frazionamento artificioso della procedura, secondo una procedura del tutto anomala e che come già affermato si rivela lesiva della pretesa giuridicamente tutelata dell’operatore interessato;
– che sull’esistenza di vincoli paesaggistici è onere dell’amministrazione effettuare tempestivamente le verifiche necessarie;
– che eventuali modifiche regolamentari, peraltro soltanto auspicate, non possono avere effetti sulle istanze in corso né giustificare atti restrittivi;
– che il rifacimento del manto stradale è elemento che deve trovare più compiuta specificazione, mentre i profili ostativi più chiaramente esposti a pag. 6 della memoria comunale devono trovare ingresso nell’appropriata sede procedimentale;
Evidenziato:
– che in definitiva il ricorso – salva la parziale rinuncia alla pretesa – è fondato e deve essere accolto sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, ed il Comune è tenuto a rideterminarsi sulla vicenda;
– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dà atto della parziale rinuncia e per il resto accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la nota ed il parere impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di 2.300 Euro a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge;
Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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