Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-10-2011, n. 21041 Pensione di inabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 2 febbraio 2007.

Il G. convenne INPS, Ministero dell’Economia e delle finanze e Regione Toscana perchè, a seguito di una visita di revisione, con decorrenza 1 aprile 2001, gli erano state revocate la pensione d’inabilità civile e l’indennità di accompagnamento. Il Tribunale di Firenze accolse in parte il ricorso e ripristinò il trattamento pensionistico. Al contrario rigettò la domanda di ripristino della indennità di accompagnamento.

Il G. propose appello sul punto.

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello.

Il G. ricorre contro tale sentenza per violazione di legge.

Il Ministero e l’INPS hanno depositato un controricorso. La regione Toscana non ha svolto attività difensiva.

L’avvocatura generale dello Stato ha eccepito la nullità del ricorso perchè "notificato presso l’avvocatura distrettuale dello stato di Firenze e non presso l’avvocatura generale dello Stato in Roma".

L’eccezione non può essere accolta, perchè la costituzione ha sanato la nullità. L’atto ha raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. Sentenza n. 20000 del 14/10/2005: con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale).

Il ricorso è fondato.

La motivazione con la quale la Corte ha rigettato l’appello è che, premesso che, in caso di impugnazione di una revoca di un trattamento in atto, la legittimazione passiva, considerata l’epoca di promozione del giudizio (controversia introdotta il 26 giugno 2003) è del solo Ministero dell’economia e delle finanze, "l’interessato deve convenire in giudizio il solo Ministero dell’economia e delle finanze" e, "in nessun caso, nella specie, può accogliersi la domanda di condanna rivolta dal G. contro la Regione Toscana".

In effetti la legittimazione passiva era solo del Ministero, ma la domanda, come si evince dalla intestazione della sentenza ed anche dalle conclusioni delle parti riportate in sentenza, era anche nei confronti del Ministero, nei confronti del quale si chiedeva ogni opportuna pronuncia consequenziale all’accertamento del diritto, negato in primo grado, alla indennità di accompagnamento.

Correttamente la Corte ha rilevato che INPS e regione Toscana erano privi di legittimazione passiva, ma da tale elemento non può farsi derivare una pronuncia negativa anche nei confronti del Ministero che, pacificamente, era dotato di legittimazione.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in altra composizione, per il merito e per la decisione in ordine alle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in altra composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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