T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 1513 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna un’ordinanza comunale con il quale le è stata ordinata di realizzare adeguate opere al fine di garantire che le emissioni acustiche prodotte siano conformi al DPCM 14 novembre 1977.

Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione e falsa applicazione del D.M. 16.03.1998 ed irragionevolezza del piano di zonizzazione acustica.

II) Invalidità delle tecniche di misurazione utilizzate dall’ARPA.

III) Inadeguatezza della barriera fonoisolante edificata da Immobiliare Fontana s.r.l.

La difesa comunale sostiene l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e l’infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso delle parti.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 41 del Codice proc. amm. "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge".

Nel caso in questione sono controinteressati i privati abitanti nelle vicinanze della ditta ricorrente, nelle cui abitazioni sono state rilevate le emissioni sonore oggetto delle misurazioni effettuate dall’ARPA e che hanno giustificato l’emanazione del presente atto.

Poiché il ricorso è stato notificato solo all’amministrazione, ne consegue che il ricorso è inammissibile per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiarainammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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