Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-10-2011, n. 21040 Notificazione a persone giuridiche Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’INPS chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il 19 dicembre 2006, che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Campobasso aveva condannato l’INPS, dichiarato contumace, al pagamento a M.R. della indennità di accompagnamento.

Il ricorso consta di un unico motivo.

La M. non ha svolto attività difensiva.

Ministero dell’economia e delle finanze e Regione Molise si sono difese con controricorso, sostenendo le ragioni esposte dall’INPS. Il motivo di ricorso concerne la dichiarazione di contumacia dell’INPS. L’INPS aveva proposto appello assumendo di non essersi costituita in primo grado, perchè non era stato convenuto in giudizio e il giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei sui confronti, ma la relativa notifica era stata effettuata alla sede centrale di Roma e non già presso la territoriale nella cui circoscrizione risiedeva la ricorrente.

L’INPS sosteneva che in tal modo era stato violato il D.L. n. 269 del 2003, art. 44.

La Corte ha rigettato tale motivo di appello ritenendo che la normativa invocata non si attagliasse al caso in esame posto che l’atto che si assume irritualmente notificato non è il ricorso introduttivo del giudizio ma un atto funzionale alla integrazione del contraddittorio.

L’INPS ripropone la questione nel ricorso per cassazione. Il D.L. n. 369 del 2003, art. 44, comma 3 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici", dispone: "al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto"; b) (1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio. …". La disposizione riguarda gli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell’INPS: in tale categoria rientra non solo l’atto con il quale l’Istituto viene direttamente convenuto in giudizio, ma anche l’atto con il quale l’Istituto viene convenuto a seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice ai sensi dell’art. 102 c.p.c.. Anche in questo caso l’atto è introduttivo del giudizio nei confronti dell’INPS. L’interpretazione che volesse restringere l’ambito della norma al solo ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. sarebbe indebitamente restrittiva di una formula ben più ampia utilizzata dal legislatore,che non ha detto "ricorsi ai sensi dell’art. 414 c.p.c.", ma ha detto "atti introduttivi del giudizio di cognizione".

La genericità della formula e l’utilizzazione del plurale, indicano inequivocabilmente che il legislatore ha voluto intendere qualsiasi atto che introduca il giudizio nei confronti dell’INPS. Per tali atti vengono previste alcune regole speciali, da rispettare a pena di nullità. In particolare, devono essere notificati presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Lo scopo è evidentemente quello di mettere in grado gli uffici più vicini al privato interessato di rispondere alle richieste giudiziarie, evitando inutili passaggi dalla sede centrale degli enti. Anche sotto il profilo teleologico pertanto, emerge una piena equiparazione del ricorso nei confronti dell’INPS, proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c.,con l’atto di chiamata in causa dell’ente a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c..

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata. La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’atto e, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della notifica della chiamata in causa dell’INPS e della declaratoria di contumacia dell’INPS, rimettendo la causa al giudice di primo grado: Tribunale di Campobasso, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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