T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 1511 lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Prefettura di Milano ha annullato il contratto di soggiorno stipulato dal ricorrente con la cittadina straniera D.M. in quanto risultano a carico di questa quattro segnalazioni di inammissibilità Shengen.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/90 perché non sarebbero state evidenziate le ragioni di interesse pubblico all’annullamento.

II) Violazione degli artt. 92 e 96 della convezione di applicazione dell’Accordo Shengen e difetto di motivazione in quanto il provvedimento non indica le ragioni sulle quali sono fondate le dichiarazioni di inammissibilità Shengen.

III) Eccesso di potere in quanto la segnalazione potrebbe essere scaduta e l’amministrazione non ha effettuato la relativa verifica.

IV) Difetto di comunicazione di avvio del procedimento.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2011 e del 27 aprile 2011 sono stati disposti incombenti istruttori volti all’acquisizione delle segnalazioni Shengen. L’amministrazione ha provveduto a rispondere con nota pervenuta il 26.05.2011 dalla quale risulta che sussiste un’unica segnalazione proveniente dalla Germania e che scadrà nel 2015.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è infondato in quanto secondo l’art. art. 1ter c.13 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Qualora risulti dopo la stipulazione del contratto di soggiorno che manchino i requisiti per la sua stipulazione il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".

La revoca del contratto di emersione è quindi atto vincolato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il soggiorno, salvo le eccezioni previste dalla norma.

La revoca in questione costituisce un’ipotesi di autotutela doverosa per i casi in cui vengano a mancare i requisiti previsti dalla legge per la stipula e non è quindi assimilabile all’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo previsto dall’art. 21nonies della L. 241/90.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati in quanto la legge attribuisce al provvedimento di inammissibilità Shengen l’effetto automatico di escludere l’emersione. A ciò si aggiunge che dai successivi accertamenti risultano sia le motivazioni del provvedimento di inammissibilità sia la sua perdurante efficacia.

L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/90 non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In questo caso l’accoglimento del vizio di procedura porterebbe alla mera reiterazione dell’atto con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse il relativo motivo di ricorso.

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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