Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 09-06-2011, n. 23334 circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di M.E. avvero l’ordinanza in data 26.10.2010 del Tribunale di Modena ex art. 310 c.p.p. che rigettava l’appello proposto nell’interesse dello Z. avverso il provvedimento del Tribunale di Modena in composizione monocratica di rigetto di revoca del sequestro preventivo (disposto dal GIP di quel Tribunale in data 28.1.2009) dell’autovettura VW Caravelle tg. (OMISSIS) di proprietà del predetto, indagato del reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 7. Il Tribunale riteneva che la novella di cui alla L n. 120 del 2010 non rappresentasse una legge "più favorevole", attesa la riqualificazione della natura della confisca da penale in amministrativa, dovendosi aver riguardo, a tal fine, esclusivamente al trattamento sanzionatolo che per il reato contestato era stato aggravato nel minimo edittale e che quindi correttamente era stata ritenuta nel provvedimento gravato l’assoggettabilità dell’autovettura a confisca penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2. Il ricorrente deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale nella parte in cui, nell’applicazione dell’art. 2 c.p., comma 4 non è stato valutato l’art. 186 C.d.S., comma 9 bis che prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 unitamente alla dichiarazione di estinzione del reato, alla riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Denunzia, altresì, per le medesime ragioni, il vizio motivazionale in relazione alla scelta della legge più favorevole.

E’ stata depositata il 29.3.2011 una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente. Il ricorso è infondato, ma per ragioni di diritto che prescindono dalle argomentazioni addotte sia dal provvedimento impugnato sia dal ricorrente.

Invero, va osservato che l’ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina. In particolare il sequestro, salvo il profilo rlconducibile all’art. 321 c.p.p., comma 1, esso, come richiamato dalle norme incriminatrici (artt. 186 e 187 C.d.S.), appare espressamente disciplinato solo come sequestro amministrativo. Tanto induce a ritenere il disposto in proposito dell’art. 186, comma 2, lett. c) e art. 187, comma 1: "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter"; ed il richiamo non contiene espressioni "in quanto compatibili" o "salvo che …" o similari.

Tale onnicomprensivo dettato della norma individua i soggetti legittimati a disporlo (l’agente o l’organo accertatore della violazione), i successivi adempimenti (la trasmissione del verbale al prefetto territorialmente competente), la opposizione al provvedimento di sequestro (che è quella di cui all’art. 205).

L’applicabilità di tali disciplina e procedura nei casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 C.d.S. scaturiscono dall’espresso rinvio all’art. 224 ter effettuato da tali norme incriminatrici. Da tanto si evince che il sequestro a fini di confisca, nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., non possa più essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente dall’autorità amministrativa. Ma quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, in mancanza di disposizioni transitorie, v’è da considerare che essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all’epoca vigenti; la loro perdurante legittimità, però, non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell’art. 321 c.p.p., comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa.

La novella normativa, difatti, non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica. Il sequestro venne a suo tempo legittimamente disposto secondo le regole all’epoca vigenti (tempus regit actum); la misura, quindi, rimane valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti, (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, n. 40523 del 4.11.2010 Rv.

248859).

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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