T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 1510 lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Lodi ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto la richiesta di permesso per attesa occupazione era sprovvista della richiesta dello Sportello Unico.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 5 D. Lgs. 286/98.

II) Violazione del Decreto flussi 2007.

III) Violazione dell’art. 2 D. Lgs. 181/00.

IV) Errata applicazione delle Circolari ministeriali n. 2570/2006 e 3836/2007.

V) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e per violazione del principio di completezza e di veridicità dell’istruttoria.

VI) Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimento impugnato e avviso in data 21/09/09.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 31 gennaio 2011 n. 271 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali l’amministrazione ha ottemperato solo in parte. Infatti l’amministrazione ha affermato che lo Sportello Unico per l’immigrazione di Lodi non è in grado di attestare se e quando la documentazione in ipotesi inviata dal ricorrente sia stata ricevuta. In secondo luogo invece di accedere direttamente alla sede dell’azienda ha provveduto all’accesso presso lo studio che in passato svolgeva le funzioni di commercialista dell’azienda. Dalla documentazione acquisita risulta che il contratto era stato sottoscritto e che sono state emesse le buste paga a favore del ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di ricorso.

Secondo l’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Al ricorrente l’amministrazione ha contestato la mancanza del requisito lavorativo sotto forma della mancata l’attestazione dello Sportello Unico in merito al rifiuto del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto al fine dell’iscrizione alle liste di collocamento.

A parte il fatto che la mancanza di un’attestazione proveniente dalla Questura è sicuramente una irregolarità amministrativa sanabile mediante richiesta d’ufficio ai sensi della norma citata, dalla documentazione in atti, confermata dagli accertamenti dell’amministrazione risulta però che tale requisito è sopravvenuto prima della decisione dell’amministrazione, adottata in data 13.04.2010, in quanto in data 23.02.2010 il ricorrente è stato assunto presso la società General Service s.r.l. di San Giuliano Milanese. A ciò si aggiunge che l’amministrazione non è in grado di provare quando tale documentazione sia stata ricevuta.

In definitiva il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00 otre IVA e CPA come per legge. Dispone la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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