Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-10-2011, n. 21037 contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’INPS chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia, pubblicata il 21 settembre 2007, che ha respinto il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva accolto la domanda di S.O..

Lo S., titolare di pensione VO dal 1990, aveva chiesto la condanna dell’INPS alla restituzione dei contributi da lui versati alla gestione separata nel periodo giugno 1996 – ottobre 1999 senza maturare il diritto ad autonomo trattamento pensionistico.

Il Tribunale accolse la domanda, la Corte ha rigettato l’appello ritenendo irrilevante la circostanza che lo S. non avesse cessato l’attività lavorativa.

L’INPS articola un unico motivo di ricorso. Lo S. non ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare delega in calce al ricorso.

Nel suo ricorso l’INPS sostiene di aver dedotto un altro specifico motivo di appello concernente il fatto che il diritto alla restituzione dei contributi non poteva dirsi sussistente, stante la circostanza pacifica tra le parti che lo S. aveva maturato il diritto ad ottenere una pensione supplementare, proprio in quanto titolare di un trattamento pensionistico autonomo a carico dell’INPS così come previsto dal D.M. n. 282 del 1996, art. 1.

Su tale motivo di appello la Corte non aveva statuito, mostrando di condividere la tesi negativa del Tribunale.

Con il quesito di diritto l’INPS sottopone la seguente questione:

"nei confronti di soggetto titolare di autonomo trattamento pensionistico, dal quale è scaturito il diritto ad ottenere una pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 e successive modificazioni, in possesso del requisito dei sessanta anni di età alla data di cui al D.M. n. 282 del 1996, art. 4, comma 1 può riconoscersi il diritto alla restituzione dei contributi versati alla gestione separata per i lavoratori autonomi di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, previsto dal D.M. n. 282 del 1996, art. 4, comma 2 che disciplinando il caso di soggetto pensionato, esclude il citato diritto alla restituzione?".

Il ricorso è fondato, alla stregua di quanto da questa Corte già più volte affermato. Sez. U, Sentenza n. 879 del 17/01/2007ha fissato il seguente principio di diritto: Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, che vantano anche versamenti di contributi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il D.M. n. 282 del 1996 va interpretato – quanto alla sorte dei contributi versati alla gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione colà di autonoma pensione – facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell’art. 1, comma 2 del cit. D.M., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, perchè i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare che il pensionato ha facoltà di richiedere;

mentre nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva applicazione dell’art. 4, comma 2 D.M. cit. e quindi con diritto alla restituzione dei contributi, ove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte.

In seguito, in senso conforme , si è espressa Cass. Sez. L, Sentenza n. 17355 del 23/07/2010.

Il ricorso di conseguenza deve essere accolto. Nulla sulle spese dell’intero giudizio, considerata la materia e l’epoca dell’inizio del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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