Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 09-06-2011, n. 23333 colpa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l’ordinanza emessa in data 6.10.2010 del Tribunale del Riesame di Milano con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla difesa di M.A., veniva annullato il decreto, emesso dal GIP in data 20.7.2007, di sequestro preventivo dell’auto Ford Fiesta tg. (OMISSIS) condotta e di proprietà del medesimo M., indagato del reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 1 (guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti).

Il Tribunale del riesame, rilevato che con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 224 ter la confisca prevista in conseguenza del reato è ormai divenuta una sanzione amministrativa, ha ritenuto preclusa l’operatività del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2, quale integrabile nel caso di specie, finalizzato alla confisca penale dell’autoveicolo.

La ricorrente Parte pubblica deduce che, avendo la L. n. 120 del 2010 modificato la pena irrogabile per il reato contestato aggravando il minimo edittale (da tre mesi a sei mesi di arresto), ai sensi del l’ art. 2 c.p., comma 4, dovrebbe trovare applicazione il vecchio testo dell’art. 187 C.d.S., comma 1 in quanto più favorevole e, conseguentemente, dovendosi applicare la norma nella sua integralità (come da pronuncia di questa Corte, Sez. 4^, n. 36757 del 2004 Rv.

22967), anche la disciplina antecedente della confisca penale con la persistente applicabilità del sequestro preventivo del veicolo. Il ricorso è infondato.

E’ ben discutibile il concetto di base del ricorso secondo cui solo l’aggravata entità del minimo edittale della pena prevista per il reato contestato debba far propendere per l’applicabilità del vecchio testo dell’art. 187 C.d.S.: invero, se da tanto deve conseguire anche la permanenza del vincolo reale penale e la confisca del veicolo, la norma in questione, complessivamente considerata, deve ritenersi più favorevole nel testo novellato (cfr. Cass. pen. Sez. 1^, n. 40915 del 2.10.2003 Rv. 226475). Ad ogni modo, si deve osservare che l’ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha, contraddittoriamente, rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca.

Quanto al sequestro, In particolare (per quel che nella specie rileva), salvo il profilo riconducile all’art. 321 c.p.p., comma 1, esso, come richiamato dalle norme incriminatrici (artt. 186 e 187 C.d.S.), appare espressamente disciplinato solo come sequestro amministrativo. Tanto induce a ritenere il disposto in proposito dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), e art. 187, comma 1: "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter"; ed il richiamo non contiene espressioni "in quanto compatibili" o "salvo che …" o similari. Tale onnicomprensivo dettato della norma individua i soggetti legittimati a disporlo (l’agente o l’organo accecatore della violazione), i successivi adempimenti (la trasmissione del verbale al prefetto territorialmente competente), la opposizione al provvedimento di sequestro (che è quella di cui all’art. 205).

L’applicabilità di tali disciplina e procedura nei casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 C.d.S. scaturiscono dall’espresso rinvio all’art. 224 ter effettuato da tali norme incriminatrici. Da tanto si evince che il sequestro a fini di confisca, nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., non possa più essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente dall’autorità amministrativa. Sicchè, una volta rimosso il sequestro preventivo dell’autovettura ad opera del Tribunale del Riesame, come avvenuto nel caso di specie, non lo si può ora ripristinare, non trovando esso alcun titolo in alcuna norma ed anzi esorbitando la sua emissione dalla competenza del giudice penale. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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