T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 1509 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 31 gennaio 2011 n. 323, che ha riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione richiesta con il ricorso, in quanto decorsi i 20 giorni dalla notificazione della sentenza (avvenuta in data 17.02.2011) indicati in sentenza per l’adempimento, l’amministrazione non ha provveduto a trasmettere al ricorrente gli atti in questione né si è detta disponibile a permettere l’accesso presso i propri uffici.

P.I. s.p.a. non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Dagli atti risulta infatti l’inottemperanza dell’amministrazione che non ha trasmesso la documentazione né ha dichiarato di essere disposta a permettere l’accesso presso i propri uffici.

Il Collegio ritiene opportuno stabilire un ulteriore termine di 10 giorni dalla notificazione della presente sentenza.

In mancanza di ottemperanza il Collegio reputa opportuno nominare fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Milano o suo delegato per l’integrale esecuzione della sentenza del giudice amministrativo nell’ulteriore termine di trenta (30) giorni dalla richiesta del ricorrente alla Prefettura di nomina del commissario ad acta accompagnata da copia della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 31 gennaio 2011 n. 323 e della presente sentenza con prova della notifica all’amministrazione postale.

A tal fine il Collegio ritiene opportuno fissare sin da ora il compenso spettante al commissario ad acta in euro 2000,00 (duemila/00), comprensivo delle ritenute di legge e delle spese, che è posto a carico dell’amministrazione postale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie il presente ricorso e per l’effetto condanna, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’intimata società P.I. s.p.a. a prestare piene e puntuale ottemperanza alla sentenza meglio indicato in premessa.

Condanna altresì l’Azienda intimata al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *