Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 09-06-2011, n. 23332

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di S.F. G. avverso la sentenza emessa in data 7.10.2010 dal GIP del Tribunale di Vercelli ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale veniva applicata al S. la pena concordata di anni due e mesi nove di reclusione ed Euro 11.800,00 di multa nonchè ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, veniva ordinata la confisca di un’autovettura, della somma di denaro e di due telefoni cellulari in sequestro.

Deduce:

1. la manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della confisca di cui all’art. 240 c.p., comma 1, essendo emerso che l’utilizzo dell’autovettura ai fini dello spaccio di stupefacenti era avvenuta assai di rado e precisamente in sole due occasioni;

2. la mancanza di motivazione e l’inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 240 c.p., comma 1 e art. 445 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p., comma 3, limitatamente alla confisca dei due telefoni cellulari.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato per quanto di ragione (e cioè limitatamente alla confisca dell’autovettura e dei due telefoni cellulari), con trasmissione degli atti al Tribunale di Vercelli per l’ulteriore corso.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Mentre la motivazione relativa alla disposta confisca dell’autovettura deve ritenersi sufficiente essendo stata ritenuta bene strumentale indispensabile nell’attività di spaccio "perfettamente compatibile, oltre tutto, con il notevole valore economico dell’illecita attività esercitata, e pertanto il valore aggiunto di pericolosità sociale dato dall’autovettura può considerarsi in re ipsa non essendo indispensabili ulteriori approfondimenti argomentativi, tenuto conto della natura della sentenza in esame". Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 34365 del 2004 (Rv. 229094) è espressamente fatto quale esempio, a conferma di tale ultima circostanza e a sostegno dell’esercizio della facoltà di confisca.

Diversamente, per quel che concerne la disposta confisca dei due telefoni cellulari (non vi è doglianza circa la confisca del denaro), non risulta l’esplicitazione, sia pur sintetica, del rapporto pertinenziale di tali beni rispetto al reato contestato, essendo solo stato richiamato l’art. 240 c.p., senza ulteriore ragguaglio in proposito.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei due telefoni cellulari dei quali, pertanto, si deve ordinare la restituzione all’imputato.

Il ricorso, dev’essere, nel resto, rigettato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di due telefoni cellulari dei quali ordina la restituzione all’imputato. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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