T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 10-06-2011, n. 1508 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

marzo 2011, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28 settembre 1995 e depositato il 16 ottobre successivo, il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione a demolire n. 1/95 emessa dal Sindaco di Limido Comasco il 10 gennaio 1995, il diniego di concessione in sanatoria ex art. 39 della legge n. 724 del 1994 datato 8 giugno 1995, notificato il successivo 15 giugno, e l’accertamento d’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, assunto il 29 agosto 1995 e notificato il successivo 2 settembre.

Avverso il primo provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985, di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, perplessità, carenza ed erroneità della motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto non chiarirebbe il rapporto tra le opere ritenute abusive e i manufatti preesistenti sullo steso sedime, considerato che gli interventi posti in essere dal ricorrente potrebbero rientrare nell’ambito delle attività di manutenzione e non di nuova costruzione.

In ordine allo stesso atto vengono dedotte altresì le censure di violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985.

L’Amministrazione resistente non avrebbe rispettato la tempistica prevista della normativa in ordine alle procedure di condono degli immobili da sanare, visto che sarebbe stata ingiunta la demolizione di questi dopo il pagamento dell’oblazione, ma prima della presentazione della domanda di condono da parte del ricorrente.

Avverso il diniego di concessione in sanatoria vengono dedotte le censure di eccesso di potere per carenza di motivazione, erroneità dei presupposti e perplessità, di erronea applicazione dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985.

La data di realizzazione del manufatto sarebbe stata individuata in modo del tutto generico dall’Amministrazione, tenuto conto che secondo la prospettazione del ricorrente le opere sarebbero state completate entro il 31 dicembre 1993, almeno nelle parti strutturali e rilevanti ai fini dell’ottenimento del condono. La motivazione addotta dal Comune sarebbe pertanto del tutto inidonea a chiarire l’effettiva data di completamento del manufatto e il rapporto con il fabbricato preesistente. Anche il contenuto del parere in materia di tutela ambientale apparirebbe del tutto apodittico.

In ordine all’accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire vengono dedotti l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, mancata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto e la violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 7, 38 e 44 della legge n. 47 del 1985.

L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione sarebbe illegittimo in quanto non vi sarebbe stata una inottemperanza volontaria da parte del ricorrente: la mancata individuazione dell’area di sedime da acquisire non avrebbe consentito di comparare il sacrificio imposto rispetto alla scelta di ottemperare all’ordine di demolizione; l’entrata in vigore della normativa sul condono avrebbe sospeso l’efficacia di tutti i provvedimenti di tipo sanzionatorio fino al termine dell’eventuale procedura di condono.

Infine, vengono dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985 sotto altro profilo e l’eccesso di potere per carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti.

L’ordine al conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l’ordinanza impugnata sarebbe inapplicabile sia perché non avrebbe le caratteristiche di una vera ordinanza, sia perché la stessa sarebbe ancora impugnabile e quindi inefficace.

Si è costituito in giudizio il Comune di Limido Comasco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2968/95 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, il Comune resistente ha depositato una memoria con cui ha sollevato alcune eccezioni di carattere pregiudiziale ed ha ribadito, nel merito, la richiesta di rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso avverso l’ingiunzione a demolire n. 1/95 del 10 gennaio 1995 è irricevibile per tardività.

1.1. L’ingiunzione a demolire il manufatto è stata comunicata al ricorrente in data 23 gennaio 1995 (all. 4 del Comune), mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 28 settembre 1995, ossia ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 (ora trasfuso nell’art. 29 cod. proc. amm.), applicabile ratione temporis alla fattispecie.

1.2. Ciò determina l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui si rivolge avverso l’ordinanza di demolizione n. 1/95.

2. Passando all’esame della parte del ricorso relativa alla impugnazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione emanato il 29 agosto 1995, la stessa va dichiarata inammissibile.

2.1. Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza che il Collegio condivide, "il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale e di occupazione dell’area in vista alla trascrizione della suddetta acquisizione è consequenziale, connesso e conseguente al provvedimento che ordina la demolizione, con la conseguenza che esso non è autonomamente impugnabile" (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 24 settembre 2010, n. 7897), tanto più laddove, come nel caso di specie, non sia più censurabile il provvedimento di demolizione che ne rappresenta l’antecedente logicogiuridico.

Di conseguenza, questa parte del ricorso deve essere dichiarata inammissibile.

3. Con riferimento all’impugnazione del diniego di concessione in sanatoria dell’8 giugno 1995, la stessa è infondata.

3.1. A giudizio del ricorrente la data di realizzazione del manufatto sarebbe stata individuata in modo del tutto generico dall’Amministrazione, tenuto conto che le opere sarebbero state completate entro il 31 dicembre 1993, almeno nelle parti strutturali e rilevanti ai fini dell’ottenimento del condono.

La doglianza va respinta.

Il ricorrente, allorquando ha sostenuto la non corretta individuazione dell’epoca di realizzazione del manufatto da parte dell’Amministrazione, non ha comunque dimostrato in alcun modo che le opere abusive sarebbero state ultimate, almeno funzionalmente, prima del 31 dicembre 1993.

A tal proposito va richiamato quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "l’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spett(a) a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’amministrazione" (Consiglio di Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 45; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2010, n. 964).

Pertanto, in difetto di alcuna prova in ordine all’epoca di realizzazione del manufatto da parte del ricorrente, tale doglianza deve essere respinta, potendosi assorbire la questione relativa alla presenza dei vincoli di tutela ambientale.

4. In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, secondo quanto specificato in precedenza.

5. La risalenza della controversia rappresenta un giustificato motivo per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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